La terza sezione civile della Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Comune di Cosenza in merito alla cessione del credito vantata da Ifitalia (International Factors Italia spa), dopo un contratto stipulato con Valle Crati spa, che si è occupata della raccolta dei rifiuti e della depurazione delle acque reflue. La vicenda giudiziale era stata già cristallizzata da due precedenti sentenze. Il caso infatti era approdato davanti al giudice del tribunale di Milano e successivamente alle toghe della Corte d’Appello di Milano.

Cosenza, Palazzo dei Bruzi non aveva pagato il servizio svolto da Valle Crati spa

Il reclamo era partito dall’allora sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, il quale aveva chiesto al legale Agostino Rosselli di dirimere la questione. L’udienza in Cassazione, tuttavia, ha certificato il diritto dell’Ifitalia di ottenere oltre 3 milioni di euro (3.534.210,12 euro oltre interessi, rivalutazione e spese) da parte del Comune di Cosenza, relativo ad una cessione di crediti inerente al servizio svolto dalla Valle Crati spa in favore dello stesso Comune, nel periodo ottobre-luglio del 2008.

I giudici di merito infatti avevano accertato che «il Comune di Cosenza, facente parte del Consorzio Valle Crati ed avendone approvato lo Statuto, aveva anche, tra l’altro, approvato la facoltà di assegnare la gestione dei rifiuti alla società per azioni a prevalente capitale pubblico; nella specie, Valle Crati s.p.a. costituita il successivo 5.4.2000. In data 31.05.2000 il Consorzio trasferiva a Valle Crati una serie di competenze in materia di raccolta rifiuti e all’art. 5 di tale atto di trasferimento era previsto che Valle Crati s.p.a. procedesse alla tariffazione dei servizi direttamente ai Comuni utenti».

Le motivazioni della Cassazione sul ricorso presentato dal comune di Cosenza

La Cassazione ha aggiunto che il Comune di Cosenza «neppure considera quanto ritenuto dalla Corte di appello in merito all’ordinanza del 19.6.2000 del Commissario delegato – nominato in forza del deliberato stato di emergenza – con cui era stato disposto che la raccolta differenziata nei comuni dell’ambito Cosenza-Rende venisse effettuata dalla società Valle Crati e quanto ritenuto dalla stessa Corte in ordine alla successiva delibera di Giunta comunale di Cosenza n. 363 del 2001 e cioè, che essa costituisse il “raccordo formale a quanto cristallizzato nei sopra detti atti”».

Inoltre, scrive la Suprema Corte, era stata precisata «”l’adesione al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti solidi
urbani effettuato dalla Valle Crati s.p.a., specificandosi, tra l’altro, che l’adesione era “obbligatoria” alla luce delle specifiche determinazioni del Commissario delegato”. Aggiunge la Corte di appello “che a seguito di tale delibera (…) veniva siglata tra il Comune di Cosenza ed il Consorzio Valle Crati la convenzione datata 15.11.2001 con la quale il Comune di Cosenza affidava al Consorzio i servizi di raccolta rifiuto ed era previsto che il Consorzio avrebbe gestito o direttamente o tramite la società mista a capitale privato e pubblico Valle Crati s.p.a. Seguiva Convenzione
integrativa in data 22.11.2007 (…)”».