La Corte d’Appello di Catanzaro, seconda sezione penale, ha sostituito la misura cautelare in carcere applicata a Erminio Pezzi con quella degli arresti domiciliari. Il cosiddetto “casaro” del boss Patitucci è imputato nel processo Reset, rito abbreviato, e per la Dda di Catanzaro fa parte della confederazione mafiosa cosentina. Il provvedimento è stato emesso dal collegio presieduto dal giudice Alessandro Bravin, con i consiglieri Assunta Maiore, relatore, e Carmela Tedesco.

La decisione è arrivata dopo l’istanza presentata dalla difesa, rappresentata dagli avvocati Cesare Badolato e Luca Acciardi, che aveva chiesto la sostituzione della misura cautelare in ragione delle condizioni di salute dell’imputato. La Corte, prima di decidere, ha acquisito una relazione sanitaria dal medico responsabile del reparto detenuti. Nel documento, pervenuto il 7 luglio 2026, viene evidenziato che i controlli periodici necessari non risultano facilmente eseguibili né in carcere, per i tempi di attesa di diversi mesi, né all’esterno.

Secondo quanto riportato nella relazione, Pezzi è affetto da una grave patologia che necessita di controlli seriati e costanti nel tempo. Le difficoltà nell’esecuzione del follow up sono state ritenute idonee a incidere sulla prognosi e sulla tutela della salute del detenuto.

La Corte ha valutato come serio e concreto il rischio segnalato dal coordinatore sanitario dell’istituto. Nel provvedimento è stato richiamato il principio secondo cui, per stabilire la compatibilità del regime carcerario con lo stato di salute, occorre considerare non solo il quadro clinico attuale, ma anche la sua prevedibile evoluzione e la possibile incidenza irreparabile della detenzione sulla salute del paziente.

Alla luce di questi elementi, i giudici hanno ritenuto che l’imputato versi in una condizione incompatibile con la permanenza in carcere ai sensi dell’articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale. La Corte ha comunque rilevato la persistenza delle esigenze cautelari, ritenendole però adeguatamente fronteggiabili con una misura meno afflittiva, anche in considerazione delle condizioni cliniche e del lungo periodo di detenzione già sofferto.

L’attività difensiva è stata accolta anche nella parte relativa all’indicazione del domicilio idoneo per l’esecuzione della misura. Agli atti risultano infatti le dichiarazioni di disponibilità dei familiari a ospitare Pezzi nell’abitazione indicata nell’istanza, oltre alla documentazione relativa all’immobile. La Corte non ha disposto strumenti elettronici di controllo, ritenendoli non opportuni in ragione della prevedibile necessità di frequenti spostamenti per accertamenti diagnostici.

Con l’ordinanza, i giudici hanno prescritto a Pezzi di non allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura senza autorizzazione del giudice procedente e di non comunicare, neppure telefonicamente o telematicamente, con persone diverse da quelle conviventi o incaricate dell’assistenza. Erminio Pezzi dovrà raggiungere il domicilio indicato per la via più breve, libero nella persona e senza scorta, avvisando l’autorità di polizia giudiziaria.