Respinto il ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro: nessuna violazione del divieto di reformatio in peius
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Il divieto di reformatio in peius opera anche nel giudizio di rinvio e riguarda non soltanto la pena complessiva, ma anche i singoli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione. Questo principio, però, non consente al giudice di fissare una pena base inferiore al minimo previsto dalla legge: in quel caso verrebbe applicata una pena illegale.
È quanto emerge dalla sentenza numero 34889 del 2026 della Quarta sezione penale della Corte di Cassazione, pronunciata il 30 giugno, che ha rigettato il ricorso presentato contro una decisione della Corte d’appello di Catanzaro.
La vicenda riguardava una condanna per il reato previsto dagli articoli 110 del codice penale e 5 del decreto legislativo 74 del 2000, relativo all’anno d’imposta 2014.
La precedente decisione della Cassazione
Il procedimento era già arrivato davanti alla Suprema Corte. Il 14 gennaio 2025 la Terza sezione aveva annullato senza rinvio la precedente sentenza della Corte d’appello di Catanzaro relativamente ai reati riferiti agli anni d’imposta 2012 e 2013, perché estinti per prescrizione.
Gli atti erano stati invece rinviati a un’altra sezione della Corte territoriale per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e della confisca relativamente al residuo anno d’imposta 2014 riguardo all’attività d’impresa di un soggetto operante in provincia di Cosenza.
Nel giudizio di rinvio, il 25 novembre 2025, la Corte d’appello aveva rideterminato la pena in un anno di reclusione e disposto la confisca della somma già sottoposta a sequestro fino alla concorrenza di 1.300.764,43 euro.
La contestazione sulla pena base
La difesa aveva impugnato la nuova decisione sostenendo che, una volta dichiarati prescritti i reati relativi al 2012 e al 2013, la Corte d’appello non avesse realmente rideterminato il trattamento sanzionatorio per il solo fatto residuo.
In particolare, era stata fissata una pena base di un anno e sei mesi di reclusione, coincidente con quella precedentemente presa in considerazione quando il procedimento riguardava tre annualità.
Secondo il ricorso, applicare al singolo reato residuo la stessa pena base precedentemente riferita a una pluralità di fatti avrebbe determinato un peggioramento del trattamento sanzionatorio, in violazione del divieto di reformatio in peius previsto dall’articolo 597, comma 3, del codice di procedura penale.
La Cassazione ha escluso questa violazione.
Il principio sul giudizio di rinvio
La Suprema Corte ricorda innanzitutto che il divieto di reformatio in peius opera anche nel giudizio di rinvio e negli eventuali successivi giudizi conseguenti a nuovi annullamenti.
Il principio non tutela soltanto l’entità finale della pena. Il giudice non può peggiorare neppure gli elementi autonomi utilizzati per determinarla: ad esempio, quando viene esclusa un’aggravante, non può aumentare la pena base rispetto a quella precedentemente stabilita.
Nel giudizio di rinvio, tuttavia, la pena non può essere più grave, per specie o quantità, rispetto a quella inflitta in primo grado oppure, quando più favorevole, rispetto a quella rideterminata in appello con la sentenza successivamente annullata.
Nel caso esaminato questo limite, secondo la Cassazione, non è stato superato, perché la pena finale applicata nel giudizio di rinvio è risultata inferiore sia a quella pronunciata in primo grado sia a quella stabilita dalla precedente sentenza d’appello poi annullata.
La pena base non poteva scendere sotto un anno e sei mesi
Decisivo è il passaggio relativo alla determinazione della pena per il solo anno d’imposta 2014.
La Corte d’appello aveva assunto come pena base un anno e sei mesi di reclusione. Per la Cassazione si tratta di una scelta corretta perché quella misura corrispondeva al minimo edittale previsto, all’epoca dei fatti, per il reato disciplinato dall’articolo 5 del decreto legislativo 74 del 2000.
Il giudice del rinvio, quindi, non avrebbe potuto diminuire ulteriormente la pena base soltanto perché erano venute meno, per prescrizione, le contestazioni relative agli altri due periodi d’imposta.
Scendere sotto quel limite avrebbe comportato, sottolinea la Suprema Corte, l’applicazione di una pena illegale.
L’errore sulle attenuanti ha favorito l’imputato
La Cassazione rileva comunque un errore nella sentenza della Corte d’appello.
I giudici territoriali avevano ritenuto che all’imputato fossero già state riconosciute in primo grado le circostanze attenuanti generiche. In realtà, queste erano state concesse soltanto alla coimputata.
Sulla base di quell’erroneo presupposto, nel giudizio di rinvio la pena base era stata ridotta di un terzo in applicazione dell’articolo 62-bis del codice penale, arrivando alla pena finale di un anno di reclusione.
L’errore, però, aveva prodotto un effetto favorevole all’imputato. Non poteva quindi essere utilizzato dallo stesso ricorrente per ottenere l’annullamento della decisione.
Per la Suprema Corte non si è verificata, in definitiva, alcuna modifica peggiorativa del trattamento sanzionatorio.
Ricorso respinto
La Quarta sezione penale ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Resta così ferma la pena di un anno di reclusione stabilita dalla Corte d’appello di Catanzaro nel giudizio di rinvio, insieme alla confisca della somma sottoposta a sequestro fino a 1.300.764,43 euro.

