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Delle quattro quattro questioni preliminari circa la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, per omesso interrogatorio dell’indagato, il gup del tribunale di Catanzaro ha accolto soltanto quella presentata dall’avvocato Cristian Cristiano, difensore di Ernesto Campanile, rigettando quelle di Giuseppe Caputo, Carmine Caputo e Francesco Carelli.
Se nel caso di Campanile nel fascicolo sono presenti tutti gli atti che dimostrano come la difesa dell’imputato avesse chiesto l’interrogatorio alla Dda di Catanzaro, la quale non aveva fissato la data, negli altri atti non vi sarebbe «alcuna segnalazione da parte dell’avvocato dell’impedimento dell’indagato» in questione «né si può addurre la conoscenza dell’impossibilità di partecipare all’interrogatorio da parte della procura, solo perché abbia espresso per altra istanza, parere favorevole all’operazione».
Nel corso della seconda seduta dell’udienza preliminare, tutti gli avvocati avevano sollevato la nullità dell’avviso ex art. 415 bis c. p. p. per omesso deposito, prima della notifica del relativo avviso, del verbale integrale di collaborazione di Roberto Presta, essendo intervenuto il deposito solo dei verbali in forma riassuntiva, ritenendosi che tale circostanza potesse comportare una lesione del diritto di difesa, con conseguente nullità dell’avviso. Una questione rigettata dal gup Fabiana Giacchetti secondo cui sarebbe calzate un principio di diritto definito dalla seconda sezione penale della Cassazione, secondo il quale «in sede di esame del collaboratore di giustizia, sono utilzzabili ai fini delle eventuali contestazioni i verbali riassuntivi delle dichiarazioni precedentemente rese, senza che ricorra alcuna violazione del diritto di difesa».
Infine sono state accolte tutte le costituzioni di parte civile e tra queste anche quelle che le difese avevano contestato, quali l’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato, l’Associazione Antiracket, una persona offesa e il Comune di Cosenza, anche relativamente alle estorsioni poste in essere ai danni di alcuni venditori ambulanti, annualmente insediati in occasione della Fiera di San Giuseppe. Secondo il gup ciò «non esclude a priori la possibilità di un danno all’ente organizzatore, la cui sussistenza e l’eventuale portata saranno oggetto di valutazione nel merito». Il Comune di Cosenza è difeso dall’avvocato Francesco Chiaia.