La sentenza del Tar Calabria chiude, forse, definitivamente i giochi sulle elezioni comunali di San Marco Argentano, tenutesi lo scorso 26 maggio 2019. Una sentenza che boccia il ricorso presentato da Bianca Acquesta, Gabriella Santostefano, Walter Napoli, Antonella Nudi, Vincenzo Rapana’, Adriano Ritacco, Gaspare Occhiuzzi, Glauca Cristofaro, rappresentati e difesi dagli avvocati Giancarlo Pompilio e Claudia Parise. Il gruppo “Progetto Comune, infatti, aveva impugnato il verbale di proclamazione degli eletti in Consiglio comunale, ritenendo che la lista Forza San Marco non avesse i requisiti per partecipare alla competizione elettorale. Sia perché le firme per la presentazione della lista erano state vidimate da ufficiali giudiziari in servizio presso il comune di Santa Caterina Albanese, luogo di residenza di alcuni dei candidati alla carica di consigliere comunale, sia per altri motivi relativi alla presentazione della lista con candidato a sindaco Luca Belmonte, costituitosi in giudizio come tutti i consiglieri comunali con l’avvocato Alessandra Morcavallo.

San Marco Argentano, ricorso elettorale di Progetto Comune

Il Tar della Calabria scrive che «sono carenti di legittimazione passiva i candidati non eletti, i quali neppure risultano titolari di una specifica e concreta posizione giuridica idonea a fondarne la partecipazione al giudizio». Nel merito della questione, relativa alla firma per la presentazione della lista “Forza San Marco”, i giudici amministrativi – richiamandosi al Consiglio di Stato – evidenziano come «l’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori dei servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all’art. 38, comma 2 e comma 3”, che attribuisce rilievo alla figura “del dipendente addetto”».

Autenticazione delle firme, ecco chi può farlo

«Ad ogni buon conto anche il comma 2 dello stesso art. 21 dispone che, “se l’istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l’autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco”». In definitiva, il Tar della Calabria, in riferimento al corretto svolgimento delle elezioni comunali di San Marco Argentano, conclude così: «I dipendenti incaricati possono autenticare, nel Comune di appartenenza, le firme relative alle operazioni elettorali attinenti a Comuni diversi da quelli ove operano, non sussistendo alcun vincolo derivante dalla pertinenza della competizione elettorale o dalla non estraneità alla stessa».