Annullato di nuovo il giudizio della Corte d’Appello di Catanzaro relativamente alle posizioni dei boss e dei politici che avevano scelto di farsi giudicare con il rito abbreviato. Gli ermellini vanno giù duro: «I giudici non hanno dimostrato di aver studiato davvero il provvedimento di primo grado»
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La Cassazione riapre uno dei filoni centrali del processo “Sistema Rende” e lo fa con una sentenza che, sul piano della tecnica giuridica, pesa come un macigno: la sesta sezione penale ha annullato la decisione della Corte d’appello di Catanzaro che aveva assolto (in riforma della condanna di primo grado) alcuni imputati, accogliendo il ricorso del Procuratore generale e disponendo un nuovo giudizio davanti a un’altra Sezione della stessa Corte d’appello. Il provvedimento è stato depositato il 13 gennaio 2026.
L’annullamento riguarda Adolfo D’Ambrosio (già condannato per associazione mafiosa nel processo “Reset”, oggi al 41 bis), Michele Di Puppo (ritenuto il braccio destro del boss Francesco Patitucci), Rosario Mirabelli (già consigliere regionale) e Marco Paolo Lento (presunto faccendiere di Rosario Mirabelli) per i tre reati contestati con rinvio per un nuovo esame. Per il resto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, in particolare laddove si discutevano capi coperti da doppia assoluzione conforme.
Il cuore dell’inchiesta e cosa aveva deciso l’Appello
Il procedimento della Dda di Catanzaro (all’epoca rappresentata dal pubblico ministero Pierpaolo Bruni, oggi procuratore capo di Santa Maria Capua Vetere) - nel quadro ricostruito in sentenza - ruota intorno ai rapporti tra l’area politica riconducibile a Sandro Principe e alcuni soggetti indicati come esponenti della cosca Lanzino/Ruà, con riferimento al gruppo di Adolfo D’Ambrosio, ai fratelli Di Puppo e a Francesco Patitucci, operativi tra Cosenza e Rende. L’impostazione accusatoria, richiamata dalla Suprema Corte, descrive un sistema di scambio elettorale e amministrativo: procacciamento di voti (anche con modalità mafiose, secondo la prospettazione) in cambio di condotte favorevoli dentro procedimenti amministrativi e nella gestione di strutture e società “orbitanti” sul Comune.
Nel rito abbreviato, il Gup aveva pronunciato condanne per alcune posizioni e capi d’imputazione. Poi la Corte d’appello, ribaltando in parte l’esito di primo grado, aveva assolto con formula piena (“perché il fatto non sussiste” o “per non averlo commesso”), ritenendo – in sintesi – che non fosse dimostrata la conclusione di uno specifico patto corruttivo-elettorale, ma semmai una generica dinamica di utilità e consenso (descritta dall’Appello anche in termini di sostegno “per gratitudine” o in vista di futuri vantaggi).
Perché la Cassazione annulla: la “motivazione rafforzata” e la critica alla Corte d’appello
È qui che la Cassazione entra con toni durissimi. La Suprema Corte chiarisce che, quando il giudice d’appello riforma una condanna e arriva a un’assoluzione, non può limitarsi a un diverso racconto “plausibile” dei fatti: deve rispettare l’obbligo di motivazione rafforzata, cioè costruire una spiegazione più solida e persuasiva di quella che intende superare, confrontandosi davvero con il ragionamento del primo giudice.
La sentenza dedica un passaggio centrale a spiegare che “motivazione rafforzata” non è uno slogan: significa un impianto argomentativo vincolato, robusto, capace di confutare i punti portanti della decisione di primo grado e di rendere chiaro perché quelle prove assumano un significato diverso. E, nel caso di riforma migliorativa (assoluzione dopo condanna), la Cassazione ricorda che l’Appello può arrivare all’assoluzione rappresentando un ragionevole dubbio, ma deve farlo dopo aver affrontato in modo serio e completo l’architettura probatoria su cui poggiava la condanna.
L’“elogio” della motivazione del Tribunale
Nel punto 8, la Cassazione mette nero su bianco un riconoscimento esplicito del lavoro del Tribunale di Catanzaro (primo grado), descrivendone la motivazione come «molto articolata» e capace di consegnare un quadro probatorio complesso e strutturato.
La Suprema Corte riepiloga ciò che il Tribunale aveva ricostruito: lo spessore criminale degli imputati e la loro capacità di veicolare voti; il sistema di potere attribuito a Principe sul territorio e nei gangli della pubblica amministrazione; il coinvolgimento, ritenuto sistematico, degli imputati e – tramite loro – della cosca nel sostegno elettorale; la durata nel tempo di quel supporto, riattualizzato ad ogni tornata; il carattere sinallagmatico del rapporto tra appoggio e vantaggi; le condotte amministrative di favore, con riferimento – tra l’altro – alla vicenda del bar Colibrì, alla Cooperativa Europa Service, alle società Rende 2000 e Rende Servizi e al tema delle assunzioni; fino al senso e alla portata della contestazione di corruzione elettorale del capo 6.
Non solo: la Cassazione sottolinea che quel giudizio di responsabilità era costruito su un impianto probatorio ampio, fatto di «decine di dichiarazioni» e «decine di conversazioni intercettate», lette in chiave di riscontro reciproco, oltre a «numerosi accertamenti investigativi» richiamati come convergenti.
La “bocciatura” dell’Appello, definita “gravemente viziata”
Nel punto 10 la critica diventa frontale. La Cassazione qualifica la motivazione della Corte d’appello come «gravemente viziata» perché, in sostanza, non avrebbe rispettato l’obbligo di motivazione rafforzata.
Il giudizio della Suprema Corte è scandito in modo quasi “accusatorio” verso la tenuta logica del ribaltamento: secondo la Cassazione, l’Appello non ha esaminato tutti gli elementi valorizzati dal Tribunale, non ha dimostrato di aver studiato davvero la sentenza di primo grado, non ha compiuto un confronto argomentativo serrato con quella motivazione e, soprattutto, avrebbe riscritto i fatti «con un tratto di penna e in pochissime pagine», senza misurarsi con l’impianto ricostruttivo e probatorio sviluppato in «quasi trecento pagine». Non è chiaro inoltre perché le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non avrebbero valenza rispetto «allo specifico oggetto delle corruzioni elettorali» e neppure è chiaro in cosa consisterebbero le «concrete manifestazioni delle modalità di orientamento del consenso popolare in favore dei Principe» a cui la Corte d’Appello faceva riferimento nel passo della sentenza impugnata.
La Cassazione osserva inoltre che la Corte d’appello si sarebbe appoggiata a stralci di motivazioni rese in sede cautelare e a un principio astratto (necessità della prova del patto), ma senza spiegare – con la “forza persuasiva superiore” richiesta – perché nel caso concreto, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, quel patto non sarebbe stato concluso, pur a fronte di una ricostruzione che, in primo grado, ne aveva delineato «oggetto, portata, composizione soggettiva, contenuto».
L’indicazione di diritto sul “patto” corruttivo e perché conta nel caso “Sistema Rende”
Nella parte finale, la Cassazione aggiunge un chiarimento di sistema che pesa nel merito: nei casi di corruzione “a largo raggio”, l’oggetto del mercimonio può essere non il singolo atto, ma la “presa in carico” dell’interesse del corruttore. Il reato si perfeziona con l’accordo e non richiede, per la sua struttura, la prova di una sequenza infinita di singole pattuizioni a ogni tornata elettorale, se il quadro descrive un patto generale che si attualizza nel tempo.
È anche su questo crinale – evidenzia la Suprema Corte – che la Corte d’appello avrebbe sovrapposto impropriamente il tema della prova dell’accordo con quello delle dinamiche esecutive e delle singole pretese, senza dare conto in modo adeguato delle ragioni per cui l’impianto di primo grado dovesse essere demolito.
Cosa succede adesso
Con l’annullamento, il processo torna davanti a un’altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro, chiamata a riesaminare i capi 2), 3) e 6) per le posizioni indicate, applicando i principi richiamati dalla Cassazione e motivando - se del caso - nel rispetto dell’obbligo di motivazione rafforzata.

