giovedì,Marzo 28 2024

Coprifuoco in Italia alle 22 e lockdown locali e regionali: il nuovo DPCM

Ecco la bozza del nuovo DPCM che andrà in vigore da giovedì mattina. Coprifuoco in Italia, lockdown locali e regionali: l'elenco completo.

Coprifuoco in Italia alle 22 e lockdown locali e regionali: il nuovo DPCM

Circola in rete la bozza del nuovo DPCM che dovrebbe andare in vigore da giovedì a mezzanotte fino al 3 dicembre 2020. Le nuove misure restrittive prevedono un coprifuoco nazionale alle ore 22, DAD al 100% per le scuole superiori di secondo grado e lockdown locali e regionali, che saranno stabiliti dal ministero della Salute, d’intesa con i presidente di regione.

Inoltre, la bozza del nuovo Dpcm prevede che a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale sia consentito «un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento»; ciò con esclusione, però, del «trasporto scolastico dedicato». Infine, sia la pubblica amministrazione sia il privato dovranno applicare lo smart-working ai massimi livelli.

Le misure contenute nella bozza del nuovo DPCM

  • COPRIFUOCO DALLE 22 | «Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi».
  • LOCKDOWN LOCALI E REGIONALI
    • Territori con scenario di tipo 3
      «è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza»;
    • «È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune».
    • «sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro».
    • Territori con scenario di tipo 4:
    • «è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza».
    • «sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita digeneri alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato XX, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie».
    • «sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro».
    • «tutte le attività previste dalle lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva».
    • «è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale».
    • «ferma la possibilità di svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata».
    • «sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti), diverse da quelle individuate nell’allegato X»;
    • «i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza».
  • LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO | «Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20, l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 1».
    • esigenze lavorative;
    • assoluta urgenza;
    • esigenze di salute;
    • esigenze di studio;
    • rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
    • ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell’Unione europea, di Stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano.
  • NAVI DA CROCIERA E NAVI DA BANDIERA
    • «Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e fermo restando ilcompletamento delle crociere in atto entro l’8 novembre 2020, dalla data di adozione del presente DPCM sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana. Sino al completo sbarco dei passeggeri e dei marittimi impiegati nei servizi in parola, le imprese armatoriali sono obbligate al rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 8 e delle linee guida di cui all’allegato 17 del decreto delpresidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020»;
    • «E’ consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera l’ingresso nei porti italiani esclusivamente ai fini della sosta inoperosa, fermo restando quanto previsto per le crociere in atto dal comma precedente».
  • MASCHERINA OBBLIGATORIA ALLE ELEMENTARI E MEDIE
    • «L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza con uso obbligatorio di dispostivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina».

Articoli correlati