Nel ricorso al TAR il club evidenzia il giudizio positivo ottenuto dall’offerta tecnica proprio sui criteri legati alla continuità dello stadio in fase di cantiere. E i legali di Guarascio sono intenzionati a dare battaglia al Comune su questo punto
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Nel ricorso presentato al TAR contro il Comune di Cosenza, la società rossoblù insiste su un punto ritenuto decisivo: i lavori al San Vito-Gigi Marulla, secondo gli atti di gara, avrebbero dovuto convivere con l’attività sportiva. Non bloccarla del tutto. Il passaggio riguarda l’offerta tecnica del RTI CETA, il raggruppamento che si è aggiudicato l’appalto per la riqualificazione dello stadio. Secondo quanto riportato dai legali del Cosenza, dal verbale n. 5 della Commissione giudicatrice emerge che l’offerta ha ottenuto, sui sub-criteri D.2 e D.3, un coefficiente pari a 0,70.
Non si tratta di un dettaglio secondario. Quei due sub-criteri, infatti, riguardavano proprio la continuità dell’attività sportiva durante la fase di cantiere. In altre parole, la capacità dell’impresa di organizzare i lavori limitando le interferenze con allenamenti, gestione ordinaria dell’impianto ed eventi ufficiali.
Il giudizio collegato a quel coefficiente, secondo il disciplinare di gara, parla di «trattazione completa dei temi richiesti» e di «buona rispondenza» dell’offerta alle esigenze della Stazione appaltante. Non solo: vengono richiamate anche la «buona efficienza e/o efficacia» della proposta e la presenza di vantaggi «chiari, analitici e significativi» per il Comune.
È proprio su questo che il Cosenza costruisce una delle contestazioni più rilevanti. Se l’offerta tecnica dell’aggiudicatario era stata valutata positivamente anche per la capacità di ridurre le interferenze con l’attività sportiva, perché si è arrivati alla sospensione integrale della convenzione e al diniego della licenza d’uso dello stadio?
Per gli avvocati del Cosenza, il Comune avrebbe dovuto pretendere il rispetto di quelle previsioni progettuali e organizzative, chiedendo soluzioni capaci di far convivere il cantiere con l’utilizzo del Marulla. Invece, secondo la ricostruzione contenuta nel ricorso, Palazzo dei Bruzi avrebbe scelto la strada più drastica: bloccare l’attività sportiva nell’impianto fino al 31 dicembre 2027.
Il cuore del ricorso al Tar del Cosenza contro il Comune per il Marulla
Il punto diventa ancora più delicato perché il Cosenza sostiene che l’eventuale incompatibilità totale tra cantiere e partite sarebbe in contrasto con la stessa logica della gara. Se un’impresa viene premiata per la capacità di garantire continuità durante i lavori, sostengono in sostanza i legali rossoblù, non può poi emergere un progetto esecutivo che porta all’effetto opposto: la chiusura dello stadio all’attività sportiva.
Da qui una delle accuse principali rivolte al Comune: aver fondato la sospensione della convenzione su una valutazione contraddittoria rispetto agli stessi atti della procedura di appalto. Per il club, il tema non è soltanto tecnico, ma anche amministrativo. La decisione di negare il Marulla al Cosenza sarebbe sproporzionata proprio perché, negli atti di gara, erano già previste soluzioni alternative alla chiusura totale.
Il coefficiente 0,70 assegnato all’offerta CETA diventa quindi un passaggio chiave del ricorso. Non una semplice valutazione numerica, ma il segnale che la continuità dell’attività sportiva era stata considerata possibile, valutata e perfino premiata dalla Commissione. Un elemento che il Cosenza porterà davanti ai giudici per dimostrare che la sospensione dello stadio non era l’unica strada percorribile.


