La misura, anche se sospesa per detenzione, resta impugnabile se cambia la pericolosità sociale
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Il boss pentito Nicola Acri
«La sospensione dell’esecuzione della misura di prevenzione non elimina il diritto dell’interessato a chiederne la revoca». Con questo principio la Corte di Cassazione ha annullato il decreto della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di Nicola Acri, boss pentito di Rossano, ritenendo mancante l’interesse a ottenere una rivalutazione della sua pericolosità sociale perché la sorveglianza speciale, pur formalmente applicata, non era mai stata eseguita a causa della sua detenzione in espiazione dell’ergastolo.
La seconda sezione penale ha ribaltato questa impostazione, chiarendo che l’interesse a chiedere la revoca di una misura di prevenzione personale sussiste anche quando l’esecuzione è sospesa. Acri, destinatario dal 2016 di una sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di cinque anni, aveva chiesto la revoca della misura sostenendo che il suo percorso di collaborazione con la giustizia, iniziato già nel 2021, aveva inciso radicalmente sulla sua condizione soggettiva di pericolosità.
La Corte d’Appello di Catanzaro aveva però respinto la richiesta ritenendo che, non essendo mai entrata in esecuzione la misura per effetto della detenzione, non vi fosse un concreto pregiudizio tale da giustificare una nuova valutazione.
La Cassazione ha giudicato erroneo questo ragionamento. I giudici hanno ricordato che l’articolo 11 del decreto legislativo 159 del 2011 impone la revoca della misura quando «è cessata la causa che l’ha determinata», e che tale causa è rappresentata esclusivamente dalla pericolosità sociale del soggetto, non dall’avvenuta o meno esecuzione della misura. La legge, quindi, consente di chiedere la revoca anche durante la fase di sospensione dovuta allo stato di detenzione, purché l’interessato alleghi elementi idonei a dimostrare il venir meno della pericolosità.
La Corte ha poi sottolineato che l’interesse a una rivalutazione è in re ipsa, perché l’esistenza stessa del titolo preventivo, anche se sospeso, produce effetti giuridici e un inevitabile stigma sociale e reputazionale. Essere formalmente qualificato come soggetto pericoloso, destinatario di sorveglianza speciale, incide sulla posizione dell’interessato, anche in ambito penitenziario e davanti alla magistratura di sorveglianza, che può tenerne conto nelle proprie valutazioni.
Nel motivare la decisione, la Cassazione ha richiamato un orientamento ormai consolidato secondo cui, analogamente a quanto avviene per le misure di sicurezza personali, anche le misure di prevenzione sono rivedibili e revocabili prima della loro esecuzione, quando emergano elementi che dimostrino l’affievolimento o il venir meno della pericolosità sociale. L’eventuale rivalutazione obbligatoria al termine della detenzione, prevista dall’articolo 14, comma 2-ter, del codice antimafia, non esclude né rende superfluo il diritto dell’interessato di chiedere una verifica anticipata ex articolo 11.
Proprio su questo punto la Corte ha fissato un principio di diritto destinato a fare scuola: «La sospensione dell’esecuzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per effetto della detenzione per espiazione della pena, non preclude all’interessato la proposizione dell’istanza di revoca ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011».





