Il Tribunale di Cosenza, presieduto dalla dottoressa Formoso, ha assolto Francesco Gallo, difeso dall’avvocato Francesco Chiaia, dalle accuse di minaccia, violenza privata e lesioni personali. L’imputato era chiamato a rispondere dei fatti denunciati da S.M., costituitosi parte civile nel procedimento.

Secondo il capo d’imputazione, Gallo avrebbe prima minacciato la persona offesa, poi costretto quest’ultima a fermarsi sulla strada frapponendo la propria auto davanti a una cisterna condotta da S.M. e infine l’avrebbe aggredita fisicamente, provocandole lesioni giudicate guaribili in dieci giorni dal pronto soccorso di Cosenza. Da tali contestazioni era scaturito il processo penale celebrato davanti al giudice monocratico.

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale, tuttavia, la difesa ha sottoposto la persona offesa e gli altri testi a un controesame serrato, facendo emergere una serie di contraddizioni ritenute rilevanti ai fini della decisione. In particolare, è venuta meno – secondo la ricostruzione difensiva – la prova dell’esistenza della minaccia e della violenza privata contestate.

Un passaggio centrale del processo ha riguardato anche l’origine delle lesioni. Dalla deposizione di un teste della difesa è emerso come tali lesioni potessero essere state causate non da un’aggressione, ma da una caduta accidentale con conseguente urto del volto contro il cordolo di un marciapiede. Un elemento che ha contribuito ad alimentare, nel corso del dibattimento, una pluralità di ricostruzioni alternative dei fatti.

Alla luce delle prove assunte, il pubblico ministero, dottor Milito, ha chiesto l’assoluzione dell’imputato, ritenendo non sufficientemente dimostrate le condotte contestate. Di segno opposto la posizione del legale della parte civile, che ha insistito a lungo per la condanna di Gallo nel corso della discussione finale.

La difesa, nel proprio intervento conclusivo, ha invece richiamato il principio del ragionevole dubbio, sottolineando come, nel caso di specie, le risultanze processuali offrissero una spiegazione alternativa dei fatti almeno equiprobabile rispetto all’accusa. Un dubbio che, secondo la difesa, resisteva anche a una motivazione rigorosa fondata sulle prove raccolte.