Il quesito cambia, il referendum resta. Ma la partita sulla giustizia costituzionale entra in una fase nuova, più tecnica e allo stesso tempo più politica. L’Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di Cassazione ha infatti riformulato il testo che verrà sottoposto agli elettori, intervenendo direttamente sul contenuto della domanda referendaria.

L’ordinanza, lunga 38 pagine, prende atto della richiesta depositata il 28 gennaio 2026 da 546.343 elettori e promossa da quindici firmatari, guidati dall’avvocato Carlo Guglielmi. Una richiesta ritenuta legittima, ma che ha imposto alla Cassazione di riscrivere formalmente il quesito.

Il nuovo testo sottoposto agli elettori recita: «Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare?”».

La riformulazione arriva dopo il contenzioso amministrativo che aveva coinvolto i promotori della raccolta firme e che aveva portato a una pronuncia del Tar Lazio. Proprio su quella decisione l’Ufficio Centrale per il Referendum interviene con toni netti, chiarendo i confini delle rispettive competenze.

Nell’ordinanza si legge che il Tar, pur avendo ritenuto ammissibile il ricorso sotto il profilo dell’interesse e della natura dell’atto impugnato, «ha affermato espressamente che, una volta ammessa una richiesta di referendum da parte di una delle entità indicate dall’art. 138, secondo comma, Cost., altre richieste referendarie sarebbero inammissibili per carenza di interesse». Un’affermazione che, secondo la Cassazione, sarebbe stata resa «nell’esercizio di un potere giurisdizionale che non competeva in alcun modo al Tar», poiché la valutazione sull’ammissibilità delle richieste referendarie spetta esclusivamente all’Ufficio Centrale, ai sensi della legge n. 352 del 1970.

L’ordinanza evidenzia inoltre come la sentenza amministrativa abbia indicato ai promotori la possibilità di rivolgersi alla Cassazione «ai soli fini del riconoscimento dei rimborsi», individuando così limiti e contenuti della valutazione di legittimità della richiesta referendaria. Anche questo passaggio viene qualificato come «un’evidente invasione nella giurisdizione esclusiva di questo Ufficio».

Per la Cassazione, tali invasioni rendono irrilevanti le statuizioni del Tar: «anche se fossero definitive, non potrebbero in alcun modo vincolare questo Ufficio». Una presa di posizione che riafferma con forza il ruolo centrale dell’Ufficio per il Referendum nella procedura costituzionale.

Resta ora un nodo politico e organizzativo tutt’altro che secondario: la data del voto. Il referendum è attualmente fissato per il 22 e 23 marzo, ma alla luce dei passaggi procedurali e istituzionali ancora in corso, la questione potrebbe tornare sul tavolo nelle prossime settimane.