La Cassazione ha annullato con rinvio il decreto con cui la Corte d’appello di Catanzaro aveva confermato l’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per due anni nei confronti di un soggetto sottoposto a misura di prevenzione. Il nuovo esame dovrà essere svolto dalla stessa Corte d’appello, chiamata a rivalutare soprattutto il tema della capacità del proposto di partecipare in modo cosciente al procedimento.

La vicenda nasce dal decreto del Tribunale di Catanzaro dell’8 luglio 2024, che aveva applicato la misura di prevenzione personale. Contro quel provvedimento era stato proposto appello, rigettato dalla Corte d’appello di Catanzaro con decreto del 14 luglio 2025. Secondo i giudici di secondo grado, la documentazione depositata dalla difesa non avrebbe dimostrato un “fumus” sufficiente della dedotta incapacità processuale, tale da imporre la sospensione del procedimento e l’espletamento di accertamenti peritali.

In particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto non decisiva la certificazione prodotta: un TSO dell’11 marzo 2024 che attestava uno stato di «agitazione psicomotoria in psicosi cronica delirante e in etilismo cronico», una certificazione del DSM dell’ASP di Cosenza del 3 ottobre 2024 priva - secondo la valutazione dei giudici - di diagnosi, e un provvedimento di invalidità civile del 10 ottobre 2024 che indicava uno stato di handicap senza ulteriori specificazioni. Per la Corte d’appello, tali elementi non consentivano di ritenere provata una condizione di «totale e irreversibile incapacità» e apparivano, inoltre, «contrastanti» con l’attuale stato detentivo del ricorrente.

Sul piano delle prescrizioni, la Corte d’appello aveva anche respinto il motivo relativo alla presunta indeterminatezza del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, ritenendo che i luoghi fossero individuati con sufficiente precisione, in quanto collegati alle esigenze abitative e lavorative delle persone tutelate.

La difesa ha impugnato il decreto in Cassazione con due motivi. Il primo ha contestato l’omessa motivazione sulla richiesta di acquisire la cartella clinica del detenuto (sia quella della casa circondariale sia quella relativa al ricovero per TSO presso l’Annunziata di Cosenza), oltre alla mancata valutazione di una consulenza tecnica, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe compiuto una valutazione “medico-scientifica” senza disporre perizia. Il secondo ha insistito sull’indeterminatezza dei luoghi dai quali il proposto avrebbe dovuto mantenersi a distanza di almeno 500 metri.

Il Procuratore generale aveva chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che la motivazione fosse sufficiente sia sul punto sanitario sia su quello dei luoghi.

La Cassazione, però, ha dato torto alla Corte d’appello e ha ritenuto fondato il ricorso, concentrandosi sul primo motivo. Il Collegio ha ribadito che anche nel procedimento di prevenzione devono valere le garanzie legate alla capacità di partecipare al processo, richiamando espressamente l’indirizzo della Corte costituzionale secondo cui, quando è in gioco la libertà personale, la misura di prevenzione non può essere sottratta alle garanzie essenziali del diritto di difesa, “se del caso” attraverso l’applicazione delle regole del processo penale.

Il punto decisivo, per la Suprema Corte, è che la Corte d’appello ha utilizzato un criterio errato: ha subordinato la perizia al “fumus” di una incapacità totale e irreversibile, mentre ciò che rileva ai fini della sospensione è lo stato mentale che impedisce la partecipazione cosciente e attiva al procedimento, anche solo in modo temporaneo o parziale. In questa prospettiva, la Cassazione ha evidenziato che non serve una condizione definitiva, ma una compromissione tale da impedire all’interessato di comprendere contestazioni, opzioni processuali e conseguenze, e di interloquire con il difensore esercitando l’autodifesa.

Non solo. La Corte ha censurato anche la gestione istruttoria: nel caso concreto, la Corte d’appello non ha spiegato perché abbia ritenuto il proposto capace di partecipare al procedimento “nell’accezione ampia” richiamata dalla giurisprudenza, né ha motivato adeguatamente il rigetto sia della perizia sia della richiesta di acquisire ulteriore documentazione sanitaria.

Secondo la Cassazione, la discrezionalità del giudice è “vincolata”: se c’è un fumus di incapacità e la capacità non è già dimostrata “aliunde”, l’approfondimento istruttorio non può essere negato senza motivazione convincente. In questo caso, la certificazione che prospettava una sofferenza psichica con «agitazione psicomotoria in psicosi cronica delirante e in etilismo cronico» avrebbe imposto una valutazione più rigorosa, che invece non risulta svolta.