È arrivata l’assoluzione per un uomo finito a processo dopo una contestazione legata a una dichiarazione sui redditi presentata in ambito civile. Il Gup del Tribunale di Cosenza, Claudia Pingitore, ha chiuso il procedimento con la formula «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato», accogliendo la linea difensiva sostenuta dagli avvocati G. Andrea Ferraro e Antonio Pucci.

La vicenda nasce da una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. In un procedimento civile – lavoro e previdenza – l’imputato aveva attestato di possedere un reddito inferiore ai limiti previsti, così da ottenere l’esonero dal pagamento del contributo unificato e, in caso di soccombenza, dalle spese di lite. Riscontrata un’anomalia, il giudice del lavoro ha trasmesso gli atti alla Procura di Cosenza.

Da qui il primo passaggio sul piano penale: nei confronti dell’uomo è stato emesso un decreto penale di condanna con l’originaria contestazione dell’articolo 95 del D.P.R. 115/2002, norma collegata alle dichiarazioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il provvedimento è stato subito opposto dai difensori, che hanno chiesto l’accesso al giudizio abbreviato, sostenendo sin dall’inizio l’insussistenza dell’addebito.

Il procedimento è quindi approdato davanti al giudice per l’udienza preliminare. Nell’udienza del 18 dicembre 2025, davanti al Gup Pingitore, il pubblico ministero ha proceduto a una modifica del capo di imputazione, contestando il diverso reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (articolo 483 c.p.). Il giudice ha disposto la notifica della variazione all’imputato e ha rinviato la trattazione al 26 febbraio 2026.

In discussione, la difesa ha impostato il punto centrale sul corretto inquadramento giuridico della condotta. Gli avvocati Ferraro e Pucci hanno richiamato l’orientamento della Cassazione secondo cui, quando una falsa dichiarazione reddituale mira a ottenere un indebito vantaggio economico a danno della collettività, il fatto va eventualmente ricondotto alla fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. E hanno aggiunto un ulteriore profilo: in presenza di importi sotto la soglia prevista dal comma 2 della norma, la condotta non sarebbe penalmente perseguibile. Nel corso dell’arringa è stato anche evidenziato che il contributo unificato sarebbe stato pagato successivamente e prodotto nel giudizio civile.

Il Gup Pingitore ha ritenuto fondate le argomentazioni difensive e ha pronunciato l’assoluzione con la formula liberatoria «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato», chiudendo così il procedimento a carico dell’imputato.

Al termine dell’udienza, gli avvocati Pucci e Ferraro hanno espresso soddisfazione per l’esito del giudizio, sottolineando che il giudice ha accolto integralmente la ricostruzione prospettata dalla difesa.