Il gip respinge l’opposizione dei familiari della paziente morta poche ore dopo le dimissioni: per il giudice manca il nesso causale oltre ogni ragionevole dubbio
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L'ospedale di Castrovillari
Il gip di Castrovillari Orvieto Matonti ha disposto l’archiviazione del procedimento aperto per omicidio colposo nei confronti di due medici in servizio al Pronto soccorso di Castrovillari, respingendo l’opposizione proposta dai familiari della vittima e condividendo la richiesta della Procura.
La vicenda e l’iter dell’inchiesta
L’indagine era partita dalla denuncia dei familiari di una donna deceduta poche ore dopo essersi recata al Pronto soccorso per un malore al torace. Dagli atti emerge che l’accesso in ospedale avvenne alle 14.25, la visita fu effettuata alle 16.08 e la paziente venne dimessa alle 23.12 con diagnosi finale di «dolore toracico» e codice azzurro.
Nella sezione dedicata ai “rifiuti” risultava annotato che la paziente sarebbe stata informata dell’opportunità di un ricovero ospedaliero, ma avrebbe rifiutato contro il parere medico. Nella stessa notte, a seguito di intervento del 118 a domicilio, veniva constatato il decesso alle 3.50, quindi a poche ore dalle dimissioni.
Le richieste di archiviazione della Procura risultavano depositate il 9 maggio 2024 e il 14 aprile 2025. Dopo l’opposizione dei familiari, il giudice ha deciso a scioglimento della riserva assunta all’udienza camerale del 20 gennaio 2026.
Le criticità rilevate in consulenza, ma il nodo causale
Nel provvedimento si dà conto delle valutazioni tecniche che avevano evidenziato criticità nella gestione della paziente, richiamando tra l’altro: la tempistica della valutazione rispetto al codice attribuito, l’impostazione degli accertamenti di laboratorio, l’anamnesi ritenuta incompleta, la mancata esecuzione di alcuni approfondimenti (come esami utili nella diagnostica differenziale), e la mancata richiesta di una consulenza cardiologica nell’arco della permanenza in pronto soccorso, in contrasto con linee guida e buone pratiche.
Tra i profili analizzati veniva inoltre riportato il tema dell’informazione sulle dimissioni: la consulenza sottolineava che “dolore toracico” è un sintomo e non una diagnosi e che, secondo la prospettazione tecnica, non sarebbe stata esplicitata in modo adeguato la portata del rischio.
I familiari, nell’opposizione, avevano rilanciato le valutazioni del proprio consulente: in particolare la necessità di una più ampia diagnosi differenziale, la lettura di elementi elettrocardiografici contestualizzati alla sintomatologia, l’opportunità di osservazione e monitoraggio prolungati e la tesi secondo cui un ricovero avrebbe consentito di intercettare un ritmo patologico con possibilità di defibrillazione.
Lo standard “Cartabia” e la “ragionevole previsione di condanna”
Il gip richiama espressamente il criterio introdotto dalla riforma Cartabia: l’archiviazione va disposta quando «gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna», con un giudizio prognostico più penetrante rispetto al passato e collegato allo standard dell’«al di là di ogni ragionevole dubbio».
Proprio per chiarire il punto centrale, il giudice riferisce di aver disposto un’integrazione chiedendo alla consulente del pm di verificare la correlazione causale tra le omissioni ipotizzate (monitoraggio, eventuale defibrillazione e altri profili) e l’evento morte, anche alla luce delle osservazioni del consulente di parte.
Per il gip manca il nesso causale “oltre ogni ragionevole dubbio”
Dopo l’integrazione, secondo il provvedimento, non emergono elementi idonei a sostenere una ragionevole previsione di condanna. La consulenza del pm individua la causa del decesso in una aritmia maligna con fibrillazione ventricolare inserita nel quadro di una cardiomiopatia aritmogena misconosciuta, ritenuta associata a elevato rischio aritmogeno e di mortalità improvvisa.
Il giudice riporta che la consulente esclude, con giudizio controfattuale, che monitoraggio continuo e ulteriori indagini avrebbero consentito di evitare l’evento, affermando in sostanza che l’aritmia esiziale si sarebbe verificata comunque e che nemmeno una precoce defibrillazione avrebbe potuto evitare con ragionevole certezza il decesso.
Le osservazioni del consulente di parte, nella lettura del gip, non superano queste conclusioni e al più introducono un margine di incertezza scientifica. Da qui la conclusione: anche se le condotte omissive presentano criticità rispetto a linee guida e best practices, non assumono rilievo penale perché, secondo la consulenza valorizzata dal giudice, non avrebbero avuto efficacia salvifica “oltre ogni ragionevole dubbio”. I due indagati sono difesi dall’avvocato Ernesto Gallo.

