Narcotrafficanti sì, e pure di alto livello, ma senza l’uso delle armi e senza l’agevolazione mafiosa. Queste sono le motivazioni del gip distrettuale di Catanzaro, Arianna Roccia, in merito alle posizioni dei soggetti coinvolti nell’operazione “Gentleman 2“, coordinata dalla Dda di Catanzaro. Per il giudice delle indagini preliminari sussistono i gravi indizi in ordine alla contestazione dell’associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, ma non ricorrono le aggravanti del 416 bis.1 e dell’associazione armata. Secondo il gip Roccia «manca la prova della finalità agevolatrice” delle due cosche di ‘ndrangheta operanti nel territorio della piana di Sibari, ovvero gli Abbruzzese e i Forastefano. Un tempo nemici oggi alleati su tutti i fronti. «Le varie condotte illecite – scrive il gip – inserite nel contesto organizzato, risultano poste in essere nell’esclusivo interesse e vantaggio degli autori dei delitti di scopo e partecipi del sodalizio» di cui si fa riferimento nel primo capo d’imputazione. Per Arianna Roccia, quindi, non sono “elementi per ritenere che i proventi illeciti siano confluiti, in tutto o in parte, nelle casse dell’associazione mafiosa”.

L’esclusione della circostanza dell’essere l’associazione armata

Le armi rinvenute dalla finanza e dalla polizia non sarebbero a disposizione dell’associazione dedita al narcotraffico. E’ questa la conclusione a cui è giunto il gip di Catanzaro. «Non deve condurre a una conclusione del genere, la circostanza che alcuni degli indagati disponessero di armi, in quanto, al fine di ritenere raggiunta la gravità indiziaria per la circostanza di cui all’art. 74 comma 4, deve trattarsi di armi che siano al servizio dell’associazione e non già di uso personale esclusivo dei singoli partecipi che le detengono. Dalle emergenze in atti, può senz’altro affermarsi che alcuni tra gli indagati (Pasquale Forastefano, Fiorello Abbruzzese, Claudio Franco Cardamone e Nikolaos Liarakos) disponessero di armi, ma non si ravvisano indizi da cui inferire la conoscenza, ovvero comunque la concreta prevedibilità, circa la comune disponibilità delle stesse in capo ai singoli membri della consorteria né sussistono elementi per connetterne l’uso alla gestione dell’attività illecita del gruppo».

L’aggravante della transnazionalità

Sebbene il gip abbia escluso le prime due aggravanti, la terza – quella transnazionalità – è stata pienamente riconosciuta, in quanto l’associazione a delinquere avrebbe operato, «nel perseguimento dei suoi fini criminosi, avvalendosi di gruppi criminali stanziati all’estero». “Amici” in Albania, Montenegro, Serbia, Colombia, “cinesi che stanno ad Amsterdam” ed esponenti del Cartello di Sinaloa, in Messico. Aggravante della transnazionalità che, in termini di pena, rappresenta un salasso. Basti vedere le condanne nel processo “Crypto“, conclusosi nei mesi scorsi a Reggio Calabria.