Incriminato per aver denunciato falsamente il furto del suo furgoncino, ma era solo un equivoco: l’uomo ignorava che suo fratello aveva regolarmente venduto l’automezzo
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A giudizio con l'accusa di simulazione di reato perché, con denuncia presentata presso il Comando Stazione Carabinieri di Fuscaldo il 23 marzo 2023, affermava falsamente che ignoti asportavano dalla pubblica via il furgone Fiat Ducato intestato al di lui padre E.H.M., affermando falsamente la commissione del reato di furto aggravato in modo che si potesse iniziare un procedimento penale per accertarlo. Per questo, E.H.S., 29 anni, marocchino, cresciuto in Italia, venditore ambulante, difeso dagli Avvocati Simona Socievole ed Emilio Enzo Quintieri del Foro di Paola, era stato tratto a giudizio dalla locale Procura della Repubblica innanzi al Giudice Monocratico del Tribunale di Paola, dopo essere stato deferito in stato di libertà dalla Stazione Carabinieri di Fuscaldo, per violazione dell'Art. 367 del codice penale, punito con la sanzione della reclusione da uno a tre anni.
Il giovane, aveva sporto una denuncia orale ai Carabinieri di Fuscaldo riferendo che, nella medesima giornata, intorno alle sette del mattino, si era accorto che il furgone Fiat Ducato, di colore bianco, intestato al padre ma da lui abitualmente utilizzato, non si trovava più sulla pubblica via antistante l'abitazione familiare, sita in Fuscaldo, ove era stato precedentemente parcheggiato. La denuncia era stata da lui presentata, su incarico del padre, legittimo proprietario dell'automezzo, il quale si trovava all'estero.
Tuttavia, il giorno seguente, a seguito di una segnalazione, l'Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Paola, rinveniva il furgone in Acquappesa, regolarmente parcheggiato e, dai primi accertamenti, non emergevano tracce o segni riconducibili alla pregressa perpetrazione di un furto. E, infatti, poco dopo, giungeva sul posto C.Y., il quale esibiva ai militari operanti documentazione attestante l'avvenuto acquisto del predetto veicolo, effettuato presso una agenzia automobilistica di Paola, come da accordo con E.H.Z., altro fratello dell'imputato. Contattato dai Carabinieri, il denunciante, riferiva però che ciò non era possibile in quanto il padre, proprietario del furgone, non sapeva nulla, non aveva potuto vendere il veicolo poiché si trovava in Marocco e lo aveva incaricato di denunciare il furto.
A seguito di interrogatorio, nella fase delle indagini preliminari, l'imputato, assistito dai suoi difensori di fiducia, chiariva che non avrebbe voluto intralciare la Giustizia e che aveva agito su incarico del padre il quale non era a conoscenza di alcuna compravendita stipulata il 13 marzo 2023, anche perchè in tale data e nei giorni successivi il mezzo era stato da lui utilizzato per la vendita ambulante.
I difensori, nell'udienza predibattimentale, chiedevano di poter definire il processo con giudizio abbreviato condizionato all'acquisizione della memoria difensiva già trasmessa. Il Giudice Monocratico Maria Grazia Bellomusto, ritenuta l'integrazione probatoria compatibile con la finalità del rito prescelto e le esigenze di economia processuale, ammetteva il rito abbreviato condizionato. Il Pubblico Ministero, alla luce della memoria difensiva e della documentazione ad essa allegata, concludeva chiedendo l'assoluzione dell'imputato perchè il fatto non sussiste. La difesa si associava alla richiesta della parte pubblica e, in subordine, chiedeva anche l'assoluzione dell'imputato perchè il fatto non costituisce reato ed in ulteriore subordine l'assoluzione perchè non punibile per la particolare tenuità del fatto. Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, si determinava per l'assoluzione dell'imputato E.H.S. perchè il fatto non costituisce reato, accogliendo così la richiesta subordinata avanzata dagli Avvocati penalisti Socievole e Quintieri.
Per il Tribunale di Paola, pur essendo emerso chiaramente che il veicolo, oggetto di denuncia, in realtà era stato regolarmente venduto, nondimeno è emersa, altresì, chiaramente, sotto il profilo soggettivo, l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato in capo all'imputato. Invero, dalle emergenze processuali risulta che quest'ultimo ha agito nella convinzione soggettiva che il veicolo fosse stato effettivamente sottratto, non essendo a conoscenza della vendita dello stesso, intercorsa tra l'acquirente ed il di lui fratello E.H.Z., alcuni giorni prima della denuncia.
A ciò si aggiunga che l'imputato non ha agito di propria iniziativa, essendo stato incaricato dal padre, proprietario del veicolo, di sporgere denuncia, attesto che quest'ultimo si trovava all'estero. La ricostruzione del fatto fornita dall'imputato, sin nelle prime fasi delle indagini, oltre che apparire credibile, non risulta smentita nemmeno dal compendio probatorio in atti, di tal chè, nelle sue dichiarazioni non è ravvisabile la volontà di rappresentare falsamente un reato al fine di intralciare l'attività giudiziaria.
La buona fede dell'imputato trova, infatti, riscontro sia nelle dichiarazioni rese sia nelle modalità della denuncia, avvenuta in forma orale e non accompagnata da particolari artifizi volti a rafforzare la simulazione. E, invero, E.H.S., nel corpo della denuncia, si è limitato esclusivamente a riferire in ordine all'assenza del veicolo nel posto ove era abitualmente parcheggiato, non emergendo, dunque, elementi idonei a dimostrare un intento doloso di fuorviare l'attività dell'autorità giudiziaria o di alterare artificiosamente lo stato di fatto in relazione all'evento denunciato. Pertanto s'impone una pronuncia assolutoria per insussistenza del dolo in capo all'imputato.