Annullati esclusione e atti successivi della gara: decisivo il malfunzionamento della piattaforma telematica
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Il Tar Calabria ha accolto il ricorso presentato da un’impresa esclusa dalla gara per l’affidamento del servizio rifiuti del Comune di Santa Caterina Albanese, annullando il provvedimento di esclusione, gli atti successivi e condannando l’ente al pagamento delle spese di giudizio. La decisione è contenuta nella sentenza n. 638/2026, che interviene su una procedura poi dichiarata deserta proprio dopo l’estromissione dell’unica società partecipante.
La vicenda riguarda l’appalto per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati, compresi i rifiuti ingombranti, oltre al servizio di raccolta differenziata porta a porta con avvio a recupero e smaltimento. Alla gara aveva preso parte una sola impresa, poi esclusa dal Comune per non aver prodotto tutta la documentazione richiesta dal bando. In seguito a quella decisione, l’amministrazione aveva dichiarato deserta la procedura.
Contro gli atti comunali, l’impresa ha proposto ricorso davanti al tribunale amministrativo con il patrocinio degli avvocati Oreste e Achille Morcavallo, sostenendo che la mancata produzione della documentazione non fosse imputabile alla società, ma a un malfunzionamento della piattaforma telematica utilizzata dal Comune per la gestione della gara.
Nel giudizio si è costituito anche il Comune, ma il Tar ha ritenuto fondata la tesi della ricorrente. I giudici amministrativi hanno infatti accertato il malfunzionamento del sistema telematico e ne hanno ricondotto la responsabilità all’amministrazione, annullando così l’esclusione e tutti gli atti conseguenziali adottati dall’ente.
Il punto centrale della sentenza sta proprio qui: se il deposito della documentazione è stato impedito da un problema tecnico legato alla piattaforma utilizzata per la procedura, l’effetto non può ricadere sull’impresa partecipante. Da questa valutazione discende l’annullamento della decisione comunale e della successiva dichiarazione di gara deserta.
Per effetto della pronuncia del Tar Calabria, l’impresa dovrà ora essere riammessa alla procedura e, in quanto unica partecipante, dovrà essere dichiarata aggiudicataria della gara. Un esito che ribalta completamente la vicenda amministrativa e che riapre il procedimento sulla base delle indicazioni contenute nella sentenza.
La decisione assume rilievo anche sul piano più generale, perché richiama le amministrazioni alla corretta gestione delle piattaforme telematiche nelle gare pubbliche. Quando il sistema digitale utilizzato per la procedura presenta malfunzionamenti, il rischio è infatti quello di compromettere la partecipazione degli operatori economici e di alterare la regolarità stessa della gara.
Nel caso di Santa Caterina Albanese, il Tar ha ritenuto che proprio questo sia accaduto, con la conseguenza di imporre al Comune non solo l’annullamento degli atti contestati, ma anche la rifusione delle spese di lite in favore della società ricorrente.

