Il 22 e 23 marzo gli elettori italiani si troveranno davanti a un quesito lungo e tecnico, che chiede di approvare o respingere una legge di revisione costituzionale. Il testo sulla scheda recita: «Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione…?». In sostanza, si vota per confermare o bocciare la cosiddetta riforma Nordio sull’ordinamento giudiziario e l’istituzione della Corte disciplinare.

Separazione delle carriere: giudici e pm su percorsi distinti

Il cuore del provvedimento è la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti. Il testo, come riportato, prevede che non sia più possibile il passaggio tra le funzioni, oggi consentito entro limiti e con regole stabilite. L’obiettivo dichiarato è rendere più netta la distinzione tra chi accusa e chi giudica, intervenendo sul profilo ordinamentale.

Doppio Csm: uno “giudicante” e uno “requirente”

La riforma sancisce lo sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura: nasce un Csm “giudicante” e un Csm “requirente”, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Cassazione.

Il sorteggio dei componenti

Il meccanismo descritto nel testo prevede che gli altri componenti siano estratti a sorte:

  • per un terzo da un elenco di professori ordinari di materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di esercizio, elenco compilato dal Parlamento in seduta comune;
  • per due terzi tra magistrati giudicanti e requirenti (a seconda del Csm di riferimento), secondo numero e procedure stabilite dalla legge.

I consiglieri durano in carica quattro anni e non possono partecipare al sorteggio successivo.

Alta Corte disciplinare: chi è e come funziona

Per la parte disciplinare, il ddl introduce l’Alta Corte di giustizia, delineata come l’organo chiamato a sanzionare gli illeciti disciplinari dei magistrati. La composizione prevista è di quindici giudici:

  • 3 nominati dal Presidente della Repubblica (tra professori ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno 20 anni di esercizio);
  • 3 estratti a sorte da un elenco con gli stessi requisiti, compilato dal Parlamento in seduta comune;
  • 6 magistrati giudicanti e 3 requirenti, estratti a sorte tra chi ha almeno 20 anni di funzioni e svolge o ha svolto funzioni di legittimità.

Il presidente dell’Alta Corte viene eletto tra i giudici nominati dal Capo dello Stato o tra quelli sorteggiati dall’elenco parlamentare. Anche qui la durata è di quattro anni, con incarico non rinnovabile.