Inchiesta su Oliverio, la Cassazione: «Impianto accusatorio illogico»
La Cassazione ha depositato le motivazioni con le quali ha annullato l’obbligo di dimora nel comune di San Giovanni in Fiore per il governatore della Calabria, Mario Oliverio. Depositate le motivazioni della Cassazione sul ricorso presentato da Mario Oliverio, difeso dagli avvocati Enzo Belvedere e Armando Veneto. Secondo gli ermellini, «il quadro indiziario valorizzato nell’impugnata
La Cassazione ha depositato le motivazioni con le quali ha annullato l’obbligo di dimora nel comune di San Giovanni in Fiore per il governatore della Calabria, Mario Oliverio.
Depositate le motivazioni della Cassazione sul ricorso presentato da Mario Oliverio, difeso dagli avvocati Enzo Belvedere e Armando Veneto. Secondo gli ermellini, «il quadro indiziario valorizzato nell’impugnata ordinanza» avrebbe «una contraddizione di fondo, che ne compromette la tenuta sul piano della coerenza logica, laddove il Tribunale, prendendo atto dell’esclusione della gravità indiziaria per l’abuso di ufficio di cui al capo 16, aderisce all’assunto», sostenuto dai due difensori, che Oliverio «non era a conoscenza delle modalità ingannevoli di redazione dei SAL con cui erano disposti i pagamenti ed autorizzati i finanziamenti per i lavori complementari sulla base della stipula dell’atto di sottomissione approvato con la delibera n.104 del 27.11.2015 della Giunta comunale di Pedace».
Prosegue la Cassazione: «Quindi, aderisce alla conseguenziale logica attribuzione, al Presidente della Regione – come anche al dirigente della Regione, Gaetano Prejanò, che ebbe ad adottare il decreto della Regione di liquidazione di 2.900.000 euro in favore del comune di Pedace (stazione appaltante) – della veste di soggetto indotto in errore sulla reale consistenza delle opere eseguite e sull’osservanza degli impegni assunti dall’impresa Barbieri nell’esecuzione delle opere appaltate, perché raggirato dalle manovre fraudolenti poste in essere, in accordo con l’impresa Barbieri, da Francesco Tucci (direttore dei lavori), da Luigi Zinno (dirigente del Dipartimento regionale per la programmazione nazionale e comunitaria), da Damiano Mele (RUP dei lavori di Lorica), e da Arturo Veltri (consigliere del Cda della Lorica ski e titolare dell’incarico di esperto PISL presso il dipartimento regionale di programmazione nazionale e regionale)».
Gravità indiziaria insussistente
La consapevolezza di Oliverio, fa notare la Cassazione, «intervenuta dopo la vicenda dell’approvazione dei SAL, è argomentata sulla base di elementi che non rivelano allo stato la necessaria gravità indiziaria, perché non adeguatamente supportati da dati obiettivi dimostrativi dell’assunto secondo cui» il governatore della Calabria «allorché ebbe a partecipare all’approvazione da parte della Giunta regionale della delibera con cui si stanziavano in bilancio i finanziamenti comunitari per la ulteriore quota di 4.200.000 per il Comune di Pedace, destinato al pagamento dei lavori appaltati al gruppo Barbieri per il cantiere di Lorica, fosse affettivamente a conoscenza sia dello stato di irreversibile dissesto finanziario del gruppo Barberi».
Secondo il Riesame «la visita del cantiere di Lorica del 26.12.2015» da parte di Oliverio «gli avrebbe consentito di avere contezza “dello scarso avanzamento dei lavori nonché della situazione finanziaria dell’impresa Barbieri” non appare coerente con i dati indiziari valorizzati a suo sostegno, basati essenzialmente sul contenuto di conversazioni intercorse tra gli stessi soggetti che avevano posto in essere gli artifici contabili e giuridici necessari ad ottenere in modo fraudolento i finanziamenti comunitari, gestiti dalla regione, senza che il presidente della regione ne potesse avere alcuna contezza».
Le intercettazioni
Scrive la Cassazione: «Le conversazioni intercettate, alle quali non prende mai parte il ricorrente, vengono lette ed interpretate senza considerare, come pure espressamente sollecitato dalla difesa in sede di riesame, la intonazione canzonatoria e irriverente assunta dagli interlocutori sintomatica del compiacimento per essere riusciti a persuadere il presidente della regione della bontà dei loro progetti e della serietà della operazione imprenditoriale nel suo complesso, tanto da avere anche raccolto l’entusiasmo del suo appoggio “politico” per incrementare l’opera con ulteriori lavori ritenuti funzionali allo sviluppo turistico della zona».
Il caso piazza Bilotti
Durissima la Cassazione quando parla di piazza Bilotti, presunta merce di scambio per avere più finanziamenti per gli impianti sciistici di Lorica: «La rilevanza, poi, della sollecitazione indirizzata all’impresa Barbieri per il rallentamento della chiusura dei lavori dell’appalto per il rifacimento della piazza Bilotti di Cosenza, non risulta essere stata apprezzata in modo univoco nell’impugnata ordinanza, essendosi evidenziato da un lato la sua irrilevanza rispetto all’ipotesi di abuso di ufficio ascritta al ricorrente, e dall’altro lato, se ne è segnalata la possibilità di qualificarla in termini di corrispettivo dell’appoggio politico offerto dal ricorrente per il finanziamento delle opere complementari» scrivono gli ermellini.
«L’acritica unilateralità della lettura di tale vicenda pone fondati dubbi sulla effettiva valenza indiziaria del compendio probatorio posto a fondamento dell’ordinanza cautelare e renderebbe pertanto doverosa una ulteriore e più approfondita valutazione che è tuttavia preclusa dall’insussistenza delle esigenze cautelari alla stregua delle considerazioni che seguono». Sul piano delle esigenze cautelari, dunque, «non si specificano gli atti di indagine che potrebbero essere compromessi e che la misura imposta avrebbe lo scopo di salvaguardare dal rischio di possibili alterazioni».
Mentre «per il pericolo di reiterazione la motivazione si fonda sulla base della carica ancora rivestita e dei rapporti spregiudicati intessuti con l’imprenditoria calabrese. Si tratta di una valutazione che pecca di genericità non potendosi desumere il pericolo di reiterazione dalla titolarità della carica rivestita, senza la evidenza di elementi concreti da cui desumere il pericolo della commissione di altri reati, in difetto di elementi di prova che depongano per l’esistenza di collusioni con l’imprenditore aggiudicatario degli appalti di Scalea e Lorica, coinvolto nella vicenda dei finanziamenti europei gestiti dalla regione».
Il commento della difesa
L’avvocato Enzo Belvedere, contattato da Cosenza Channel, ribadisce che le motivazioni della Cassazione confermano «l’estraneità del presidente della Regione Mario Oliverio a qualsivoglia ipotesi delittuosa». Quanto afferma la Suprema Corte avrà valore anche sulla corruzione elettorale. «Avendo sbagliato completamente la valutazione dell’ascolto delle intercettazioni telefoniche tra altri, non ci si è resi conto che il presidente della Regione Oliverio era ignaro di tutto» conclude il penalista del foro di Cosenza. (Antonio Alizzi)