L’avvocato Antonio Sanvito ha discusso davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria: «Il processo penale non è storia»
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Nel processo d’appello bis ’Ndrangheta stragista è arrivato il turno della difesa di Giuseppe Graviano. Davanti alla nuova sezione della Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria, l’avvocato Antonio Sanvito, del foro di Cosenza, ha esposto le conclusioni difensive nell’interesse del boss di Cosa Nostra, imputato insieme a Rocco Santo Filippone per gli attentati ai carabinieri del 1994.
La discussione arriva dopo la requisitoria del sostituto procuratore Giuseppe Lombardo, applicato alla Procura generale di Reggio Calabria, che aveva chiesto la conferma dell’ergastolo per Graviano e Filippone, ritenuti dall’accusa mandanti dell’agguato in cui, il 18 gennaio 1994, furono uccisi i carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, oltre che di altri due agguati ai danni di militari dell’Arma.
Il processo è tornato davanti ai giudici reggini dopo l’annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione nel dicembre 2024. Secondo la Suprema Corte, i ruoli di Graviano e Filippone come mandanti degli attentati non sarebbero stati dimostrati adeguatamente. Ed è proprio da questo punto che la difesa di Graviano ha costruito la propria discussione.
La difesa: «Il processo penale non è storia»
Nelle conclusioni, l’avvocato Sanvito ha richiamato il perimetro fissato dalla Cassazione, sostenendo che il giudizio di rinvio non possa trasformarsi in una ricostruzione generale dei rapporti tra mafia, ’ndrangheta, politica, massoneria, servizi segreti e stagione stragista, ma debba concentrarsi sulle prove specifiche relative al presunto mandato omicidiario attribuito a Graviano.
Il difensore ha insistito su un punto metodologico: «Il processo penale non è storia». Secondo la prospettazione difensiva, le precedenti sentenze di merito avrebbero seguito un approccio di tipo storiografico, ricostruendo un contesto ampio per poi collocarvi dentro le singole responsabilità. Per Sanvito, invece, il ragionamento avrebbe dovuto muovere dalle prove dirette del mandato omicidiario e solo successivamente, se necessario, inserirle in un quadro più ampio.
La difesa ha quindi richiamato il passaggio della Cassazione sul cosiddetto “corto circuito” probatorio tra le dichiarazioni dei collaboratori Consolato Villani e Antonino Lo Giudice. Nella sentenza di annullamento, secondo quanto evidenziato in udienza dalla difesa, la Suprema Corte avrebbe messo in rilievo il contrasto tra le fonti di conoscenza indicate dai due dichiaranti: entrambi, nella ricostruzione difensiva, avrebbero finito per attribuire all’altro l’origine delle informazioni decisive sul presunto mandato omicidiario.
Il nodo Lo Giudice-Villani nelle conclusioni di Sanvito
Il cuore della discussione difensiva ha riguardato le dichiarazioni di Antonino Lo Giudice e Consolato Villani, indicate nei precedenti gradi di giudizio come elementi centrali dell’impianto accusatorio. Per l’avvocato Sanvito, proprio quelle dichiarazioni non avrebbero superato il vaglio richiesto dall’articolo 192 del codice di procedura penale, perché prive di riscontri esterni, autonomi e individualizzanti sulla specifica posizione di Giuseppe Graviano.
Secondo la difesa, Lo Giudice avrebbe inizialmente indicato Consolato Villani come fonte delle informazioni sulle riunioni, sulla strategia stragista e sulla presenza di Graviano e Filippone. Villani, a sua volta, avrebbe ricondotto quelle stesse conoscenze a Lo Giudice. Da qui la tesi difensiva del sistema probatorio circolare: «A dice di sapere da B – B dice di sapere da A».
Sanvito ha valorizzato anche un passaggio delle dichiarazioni di Consolato Villani, secondo cui nessuno gli avrebbe mai detto esplicitamente che gli attentati ai carabinieri fossero inseriti nella strategia stragista. Il difensore ha richiamato il verbale in cui Villani afferma: «Non mi specificarono mai che l’attentato dei Carabinieri era inquadrato in questa strategia. Non me lo dissero mai, a tutti gli effetti: “Gli attentati ai Carabinieri sono stati inquadrati in questa strategia”».
Per la difesa, dunque, il collegamento tra gli attentati calabresi e la strategia di Cosa Nostra sarebbe il risultato di una successiva elaborazione interpretativa, non di una conoscenza diretta riferita al collaboratore.
La figura di Giuseppe Villani padre
Un altro segmento della discussione ha riguardato Giuseppe Villani padre, indicato in alcune dichiarazioni come possibile fonte terza delle informazioni. La difesa ha contestato questa ricostruzione, sostenendo che la figura del padre di Consolato Villani non spezzerebbe la circolarità probatoria, ma la renderebbe ancora più problematica.
Secondo l’avvocato Sanvito, se Lo Giudice avesse appreso le informazioni da Giuseppe Villani padre e se anche Consolato Villani avesse avuto la stessa fonte, non vi sarebbero due dichiarazioni indipendenti, ma la ripetizione della medesima informazione proveniente da un’unica origine. Un’origine, peraltro, secondo la difesa mai sottoposta direttamente al contraddittorio.
Nel ragionamento difensivo, inoltre, Giuseppe Villani padre sarebbe stato descritto dallo stesso Consolato come un genitore preoccupato per il figlio e non come soggetto inserito nel circuito criminale rilevante per il processo. Sanvito ha richiamato il passaggio in cui Villani afferma: «Mah, mio padre non si presenta come uno ’ndranghetista, si presenta come un padre che ha il problema che il figlio sta intraprendendo una strada sbagliata».
Per la difesa, questo elemento sarebbe incompatibile con la tesi secondo cui Giuseppe Villani padre avrebbe costituito una fonte autonoma e qualificata sulle riunioni e sui mandanti degli attentati.
L’attendibilità di Lo Giudice e il principio del ragionevole dubbio
Nella parte finale della discussione, l’avvocato Sanvito si è soffermato sull’attendibilità di Antonino Lo Giudice, ricordando il percorso collaborativo definito dalla Cassazione “non lineare” e richiamando la condanna definitiva per calunnia ai danni di magistrati.
La difesa ha citato anche le dichiarazioni rese in dibattimento dallo stesso Lo Giudice, che avrebbe ammesso di avere costruito accuse false con finalità di depistaggio. In particolare, alla domanda sul perché avesse accusato i magistrati, Lo Giudice avrebbe risposto: «Per depistare tutto quello che c’era». E ancora, sul fatto che nei suoi memoriali vi fossero parti vere e parti false, avrebbe confermato: «Sì, sì, è vero».
Per Sanvito, un dichiarante con questo profilo non potrebbe essere considerato attendibile senza una motivazione specifica, approfondita e convincente. Da qui il richiamo al principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, indicato dalla difesa come criterio decisivo del giudizio di rinvio.
Secondo la tesi difensiva, la piattaforma probatoria non sarebbe stata integrata in modo tale da superare le criticità segnalate dalla Cassazione. Le dichiarazioni dei collaboratori, nella lettura proposta da Sanvito, resterebbero segnate da contraddizioni interne, fonti de relato e assenza di riscontri autonomi sulla specifica responsabilità di Graviano.
Il calendario del processo
Il processo proseguirà ora con la discussione dell’avvocato Salvatore Staiano, difensore di Rocco Santo Filippone, fissata per il 22 giugno. Il 9 luglio sono previste le repliche del sostituto procuratore generale Giuseppe Lombardo. A seguire, la Corte ascolterà le eventuali controrepliche dei difensori. Infine, la sentenza.






