Il Tribunale esclude il 416 ter: utilità non monetizzabili, mancanza di accordo sinallagmatico e riscontri oggettivi sulle gare pubbliche
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I capi di imputazione 170 e 171, presenti nella rubrica del processo Reset, si collocano nel contesto della competizione elettorale per le elezioni amministrative del Comune di Rende del 26 e 27 maggio 2019. Secondo l’impostazione accusatoria della Dda di Catanzaro, tale competizione sarebbe stata «viziata dall’esistenza di un patto di scambio elettorale politico-mafioso ex art. 416 ter c.p.», che avrebbe coinvolto candidati alle cariche di sindaco e consigliere comunale, esponenti del gruppo D’Ambrosio - ritenuto articolazione locale della ’ndrangheta - e soggetti indicati come intermediari.
Processo Reset, i collaboratori di giustizia: chi sono e perché i giudici li ritengono attendibiliIn particolare, al capo 170) si contestava che «Pino Munno, candidato al Consiglio comunale di Rende per le elezioni amministrative del 26 e 27 maggio 2019 nella lista “Forza Rende”, accettava la promessa da parte di Massimo D’Ambrosio di procacciare voti in favore dello stesso Munno, con le modalità di cui all’art. 416 bis, comma 3, c.p.», a fronte della promessa di «plurimi e sistematici “favori amministrativi”».
Al capo 171, invece, veniva contestato che «Marcello Manna, candidato a sindaco del Comune di Rende per le elezioni amministrative del 26 e 27 maggio 2019, accettava la promessa da parte di Adolfo D’Ambrosio e Massimo D’Ambrosio di procacciare voti in favore dello stesso Manna», offrendo in cambio «l’utilità consistente nell’affidamento del Palazzetto dello Sport di Rende», inteso come complesso di lavori e attività economiche collegate.
L’inquadramento giuridico: l’articolo 416 ter c.p. e la disciplina applicabile
Il Collegio affronta preliminarmente il nodo giuridico centrale: quale formulazione dell’art. 416 ter c.p. applicare al caso concreto. Viene chiarito che la legge n. 43 del 21 maggio 2019, che ha ampliato l’ambito della fattispecie includendo la «disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa», è entrata in vigore l’11 giugno 2019, dunque successivamente ai fatti di causa. Pertanto, «trova applicazione, ratione temporis, la formulazione dell’art. 416 ter c.p. introdotta dalla legge n. 62 del 2014».
Secondo tale formulazione, sottolinea il Collegio, l’oggetto della pattuizione penalmente rilevante «non può che essere rappresentato da qualsiasi bene che esprima un valore di scambio suscettibile di immediata commisurazione economica», restando invece escluse «quelle “altre utilità” che solo in via mediata possono essere trasformate in utili monetizzabili».
È un passaggio chiave della motivazione, ribadito più volte: «L’oggetto materiale della pattuizione contemplata dalla disposizione incriminatrice nella formulazione vigente ratione temporis (…) è rappresentato da qualsiasi bene che esprima un valore di scambio suscettibile di immediata commisurazione economica».
Il giudizio del Collegio sulla sussumibilità delle condotte
Alla luce di questo perimetro normativo, il Tribunale giunge a una prima conclusione netta: «Ritiene pertanto il Collegio che difetti, nel caso di specie, la sussumibilità in astratto delle condotte contestate al Manna e al Munno nell’alveo della norma incriminatrice di cui all’art. 416 ter c.p. applicabile nella formulazione vigente ratione temporis».
Secondo i giudici, le utilità descritte nei capi di imputazione - manutenzioni stradali, interessamenti per posti di lavoro, informazioni su gare, prospettive di gestione del Palazzetto - non integrano, per come configurate, un controvalore immediatamente monetizzabile.
Le intercettazioni e il compendio probatorio
Il Collegio passa quindi all’analisi dettagliata dell’attività istruttoria, fondata in larga parte su intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche. Dalle conversazioni emerge un attivismo elettorale marcato di Massimo D’Ambrosio a sostegno di Pino Munno e, di riflesso, del sindaco uscente Manna. Tuttavia, secondo il Tribunale, tale attivismo «non è di per sé dimostrativo dell’esistenza di un patto elettorale politico-mafioso penalmente rilevante».
In più punti la motivazione chiarisce che le conversazioni intercettate mostrano «rapporti confidenziali», «aspettative», «interessi utilitaristici», ma non consentono di individuare «un accordo sinallagmatico serio, concreto e vincolante».
È particolarmente significativo il passaggio relativo al Palazzetto dello Sport, ritenuto dall’accusa il fulcro dello scambio: «L’aver “avviato” il discorso del Palazzetto dello Sport non è sufficiente a provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, l’esistenza di un patto elettorale politico-mafioso penalmente rilevante». E ancora: «La conversazione, seppure rivelatrice quanto meno di un atteggiamento disponibile del Manna nei confronti delle iniziative imprenditoriali dei D’Ambrosio, non è dimostrativa di alcun accordo sinallagmatico assunto in fase pre-elettorale».
I dati oggettivi sulle gare pubbliche
Decisivo, per il Collegio, è anche il riscontro documentale prodotto dalla difesa. La sentenza evidenzia che: la gara per i lavori di completamento del Palazzetto era stata indetta e aggiudicata prima delle elezioni del 2019; l’affidamento della gestione del Palazzetto è avvenuto solo nel settembre 2021, a distanza di oltre due anni dalle consultazioni elettorali, e in favore di un soggetto «che non risulta avere collegamenti con la consorteria D’Ambrosio». Un dato che, secondo i giudici, «induce ad escludere che il Manna potesse avere assunto un impegno serio, concreto e vincolante a fronte del sostegno offerto».
Le conclusioni del Tribunale
Nelle osservazioni finali il Collegio riassume il proprio giudizio in termini inequivoci: «L’istruttoria dibattimentale non ha offerto elementi di prova certi in ordine alla sussistenza dell’ipotizzato patto elettorale politico-mafioso basato su un accordo sinallagmatico».
E ancora: «Sussistono elementi che depongono per una equivoca vicinanza chiaramente ispirata a logiche reciprocamente opportunistiche nel contesto di una campagna elettorale organizzata in maniera capillare». Una vicinanza definita «ambigua», ma non penalmente rilevante alla luce della disciplina applicabile ai fatti e delle prove acquisite. (settima parte)






