Il gip di Cosenza Letizia Benigno ha convalidato l’arresto di M. T. M. (classe 1966) e G. T. (classe 1998), madre e figlia, fermate dai carabinieri dopo un episodio avvenuto il 17 marzo 2026 all’interno e nei pressi di un punto vendita in contrada Cuturella, a Rende. Per entrambe il giudice ha disposto la misura degli arresti domiciliari, ritenendo sussistenti gravi indizi solo in ordine all’ipotesi di rapina impropria aggravata dall’uso di armi, mentre ha escluso - allo stato - la gravità indiziaria per il tentato omicidio contestato in un secondo capo d’imputazione. Le due donne sono difese dall’avvocato Cristiano Cristiano del foro di Cosenza.

Le contestazioni: merce sottratta e minacce al titolare

Secondo l’impostazione accusatoria, madre e figlia, dopo essersi impossessate di diversi prodotti (tra cui shampoo, balsami, deodoranti, bagnodoccia e altri articoli) avrebbero oltrepassato le casse pagando soltanto un pacco di piatti di plastica. Il titolare dell’esercizio commerciale, dopo essere stato avvisato dai dipendenti, le avrebbe raggiunte per chiedere spiegazioni. A quel punto - è la ricostruzione riportata in ordinanza - la più giovane avrebbe puntato un coltello all’altezza del collo dell’uomo, mentre l’altra avrebbe brandito una mazza da baseball e pronunciato frasi minacciose.

Sul posto sono intervenuti carabinieri della Compagnia di Rende, che – su indicazione del titolare e di un dipendente – hanno raggiunto le due donne nel parcheggio. Durante gli accertamenti sarebbero stati rinvenuti la merce sottratta in una borsa, la mazza da baseball e, su consegna spontanea della giovane cosentina, il coltello. Sono stati sentiti, oltre al titolare, anche due dipendenti, che hanno fornito la propria versione sull’accaduto e sulle fasi immediatamente successive.

Le dichiarazioni in udienza: “indigenza” e versione alternativa sulla colluttazione

In sede di convalida, madre e figlia hanno ammesso di aver asportato la merce senza pagarla, riconducendo il gesto allo stato di indigenza. Hanno descritto un nucleo familiare composto da tre persone e hanno riferito che il reddito di inclusione sarebbe stato revocato e che la madre percepirebbe una pensione di invalidità di circa 350 euro mensili.

Le indagate hanno anche fornito una versione alternativa della fase di contatto con il titolare: secondo quanto riportato nell’ordinanza, avrebbero sostenuto che l’uomo avrebbe spinto violentemente la madre (con un referto medico di 10 giorni di prognosi) e avrebbe strappato la borsa, nella quale, oltre alla merce, vi sarebbero stati anche effetti personali. Sul coltello, la difesa ha sostenuto che non sarebbe mai stato puntato alla gola. La difesa non ha formulato osservazioni sulla convalida dell’arresto e non ha contestato - salvo approfondimenti sui filmati - la gravità indiziaria del capo a), concentrando invece le eccezioni sulla contestazione più grave del capo b).

La decisione del gip: gravi indizi per la rapina impropria, non per il tentato omicidio

Il giudice ha ritenuto legittimo l’arresto in flagranza e ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza per entrambe solo con riferimento al capo a), ricostruendo una sequenza nella quale la sottrazione della merce sarebbe stata seguita immediatamente da minacce e gesti intimidatori per mantenere il possesso dei beni e garantirsi l’impunità.

Nell’ordinanza si richiama anche la giurisprudenza sul requisito dell’immediatezza nella rapina impropria: «il requisito della “immediatezza” non richiede la contestualità temporale essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l’unitarietà dell’azione», recita una sentenza della Cassazione dell’anno 2023.

Diversa la valutazione sul capo b), cioè il tentato omicidio contestato per la presunta manovra con l’auto nel parcheggio. Il gip ha ritenuto che la mera velocità sostenuta con cui Toscano si sarebbe posta alla guida della Fiat 500, «quale elemento isolato», non consenta allo stato di ritenere integrati gli estremi dell’ipotesi contestata.

Secondo l’ordinanza, mancherebbero elementi di ripetizione e di univocità della condotta tali da sostenere, con sufficiente certezza cautelare, l’animus necandi, distinguendolo dall’intento di intimidire o spaventare. Anche su questo punto il gip richiama la giurisprudenza: in assenza di ammissioni, «assume valore determinante l’idoneità dell’azione», da valutare in concreto con una prognosi ex ante, come scrive la Cassazione in un provvedimento del 2019.

Le esigenze cautelari e la misura: domiciliari per entrambe

Il giudice ha ritenuto sussistenti esigenze cautelari legate al pericolo di reiterazione, valorizzando le circostanze del fatto, il porto in auto di oggetti destinati all’offesa e lo stesso stato di disagio economico, che da un lato “spiega” il movente ma dall’altro, secondo il gip, potrebbe favorire la commissione di nuovi reati analoghi.

Tuttavia, l’assenza di precedenti penali, la parziale ammissione degli addebiti e il pentimento manifestato in udienza dalla più giovane hanno portato il gip a ritenere adeguata la misura degli arresti domiciliari per entrambe, senza strumenti di controllo a distanza.