Il Tribunale monocratico di Cosenza, giudice Palmina Formoso, ha assolto Bruno Piccolo dall’accusa di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. L’imputato era difeso dall’avvocato Francesco Chiaia.

Il procedimento nasceva da una domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da Piccolo davanti al giudice del lavoro di Cosenza. Dagli atti era emerso che il reddito indicato nella richiesta superava la soglia prevista dalla normativa per l’accesso al beneficio.

Il giudice del lavoro aveva quindi trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica di Cosenza, ipotizzando il reato di falso. Da quella segnalazione era stato avviato il processo a carico di Piccolo.

Nel corso dell’udienza, il pubblico ministero V. Perrone ha chiesto la condanna dell’imputato. La difesa ha invece sostenuto l’insussistenza del reato, evidenziando che Piccolo aveva indicato nella domanda il reddito effettivamente percepito.

Secondo l’avvocato Chiaia, la vicenda poteva al più essere ricondotta a una negligenza nella richiesta di accesso al beneficio, ma non a una condotta dolosa. La norma contestata richiede infatti il dolo, elemento che, secondo la prospettazione difensiva, non era configurabile nel caso esaminato.

Il giudice ha accolto la tesi della difesa e ha assolto Bruno Piccolo dall’accusa contestata.