La difesa contestava la riconducibilità di 518 grammi di cocaina trovati nell’appartamento attiguo al rifugio dell’indagato
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Resta efficace la custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di Giuseppe Scornaienchi. La Quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dagli avvocati Paolo Pisani e Marco Bianco contro l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro.
La decisione, numero 31881 del 2026, è stata assunta il 26 maggio. Al centro del ricorso vi era la riconducibilità all’indagato di 518 grammi di cocaina sequestrati in un appartamento attiguo a quello nel quale era stato rintracciato a Cetraro.
La pronuncia riguarda esclusivamente la fase cautelare.
Il ritrovamento nell’abitazione di Cetraro
La vicenda risale all’8 gennaio 2026. Secondo la ricostruzione riportata nella sentenza, Scornaienchi, già destinatario di un’altra ordinanza cautelare e resosi irreperibile, venne trovato in un’abitazione in contrada Santa Lucia a Cetraro.
Durante il controllo furono sequestrate tre pistole con i contrassegni identificativi cancellati, munizioni, marijuana, cocaina e oltre 72mila euro in contanti. Gli investigatori rinvennero anche oggetti utilizzabili per modificare il proprio aspetto e strumenti di comunicazione.
Il 9 gennaio il gip del Tribunale di Paola dispose la custodia cautelare in carcere in relazione alle contestazioni provvisorie di detenzione di armi clandestine, detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e ricettazione.
Il giudice ravvisò il pericolo di reiterazione e quello di fuga. L’ordinanza venne successivamente confermata, il 27 gennaio, dal Tribunale del riesame di Catanzaro.
La contestazione della difesa sulla cocaina
Durante l’interrogatorio di garanzia Scornaienchi si avvalse della facoltà di non rispondere. Rese però dichiarazioni spontanee, sostenendo di aver collaborato al ritrovamento del materiale sequestrato e negando di avere detenuto la cocaina.
La sostanza, secondo la tesi difensiva, sarebbe stata trovata in un appartamento diverso da quello occupato dall’indagato. Gli avvocati Pisani e Bianco hanno inoltre sostenuto che le chiavi rinvenute aprissero soltanto l’ingresso esterno del fabbricato e non l’alloggio nel quale si trovava la droga.
La difesa ha richiamato il passaggio del verbale nel quale si dava atto della rimozione di una porta durante la perquisizione. Ha contestato anche la mancata esecuzione di accertamenti dattiloscopici e genetici sul borsello e sull’involucro contenente la cocaina, oltre all’assenza di fotografie e riprese video dello stato dei luoghi.
La distinzione tra i due appartamenti
Per la Cassazione, il ricorso non si è confrontato adeguatamente con la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva già risposto alle contestazioni relative alla collocazione della droga.
La Corte ha richiamato il verbale di perquisizione, secondo il quale la cocaina si trovava nell’«appartamento attiguo, con ingresso lato destro del cortile esterno», le cui chiavi erano state rinvenute nell’alloggio occupato dal ricercato.
La sostanza era custodita in un borsello nero con la scritta “Angel”, appeso a un attaccapanni.
La porta forzata durante le operazioni apparteneva invece, secondo la lettura accolta dai giudici, a un diverso appartamento situato al piano superiore. Da quel passaggio del verbale non sarebbe quindi possibile dedurre che la cocaina fosse stata trovata nell’alloggio al quale gli investigatori erano entrati rimuovendo la porta.
Ricorso ritenuto generico e manifestamente infondato
I giudici di legittimità hanno qualificato il motivo come generico e manifestamente infondato. La difesa, secondo la sentenza, avrebbe riproposto le medesime ragioni già presentate davanti al Riesame senza sviluppare una critica specifica alle risposte contenute nell’ordinanza.
La Cassazione ha quindi escluso il denunciato travisamento della prova e dichiarato inammissibile il ricorso.



