L’imputato era accusato di avere costretto un uomo a consegnargli somme di denaro dopo una precedente vicenda legata alla prospettata possibilità di ottenere un permesso di soggiorno in Italia
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Il Tribunale di Castrovillari, giudice Manuel Carotenuto, ha assolto Singh Jagprett dall’accusa di estorsione con la formula perché il fatto non sussiste. La sentenza è stata pronunciata il 25 giugno 2026 e depositata il 30 giugno.
L’imputato, difeso dagli avvocati Antonio Gerace e Matteo Veschini del foro di Cosenza, era accusato di avere costretto un uomo a consegnargli somme di denaro dopo una precedente vicenda legata alla prospettata possibilità di ottenere un permesso di soggiorno in Italia.
Il procedimento era approdato a giudizio per il solo reato di estorsione. Le ulteriori contestazioni di truffa e tentata estorsione erano già state dichiarate prescritte con sentenza del gup del 5 aprile 2023.
All’esito del dibattimento, anche il pubblico ministero aveva chiesto l’assoluzione dell’imputato ai sensi dell’articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale. La stessa richiesta era stata formulata dalla difesa, che in via subordinata aveva chiesto il minimo della pena e i benefici di legge.
La decisione del Tribunale si fonda sulla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute non sufficienti a sostenere un giudizio di responsabilità penale. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui la testimonianza della persona offesa può anche da sola fondare una condanna, ma solo se sottoposta a un rigoroso vaglio di attendibilità soggettiva e oggettiva.
Nel caso esaminato, secondo il Tribunale di Castrovillari, questa verifica non ha consentito di superare il limite del ragionevole dubbio. La ricostruzione dei rapporti tra la persona offesa e l’imputato è stata ritenuta non chiara né lineare. La sentenza ha evidenziato contraddizioni su aspetti centrali della vicenda, tra cui l’importo delle somme che sarebbero state versate, le modalità dei pagamenti, i luoghi e i tempi delle presunte consegne di denaro.
Negli atti di indagine si faceva riferimento alla consegna di 5mila euro in contanti e a ulteriori versamenti tramite Postepay, per un totale di 6.100 euro. Nel corso dell’esame dibattimentale, però, la persona offesa ha riferito di avere versato, insieme al fratello, 12mila euro, in parte anche in India e in un momento precedente rispetto alla permanenza a Rossano.
Il giudice ha inoltre rilevato ulteriori incertezze sul profilo delle presunte minacce. La persona offesa, da un lato, ha riferito di avere avuto paura dell’imputato e ha confermato alcuni passaggi dopo le contestazioni del pubblico ministero; dall’altro, ha dichiarato di non essere stata minacciata né percossa da Singh Jagprett, parlando invece di offese verbali rivolte a lui e alla sua famiglia.
Un passaggio ritenuto rilevante riguarda anche il versamento di 500 euro sulla Postepay intestata all’imputato. In udienza, la persona offesa ha riferito di non avere subito minacce in occasione di quel pagamento. La stessa esclusione è emersa rispetto ad altre richieste di somme inferiori, pari a 50 o 100 euro.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale di Castrovillari ha ritenuto le dichiarazioni accusatorie incostanti, illogiche e contraddittorie. Da qui il giudizio complessivo di inattendibilità della persona offesa e l’impossibilità di ritenere provata la sussistenza del fatto contestato.

