Dalla presunta intermediazione alla sospetta millanteria di Curia: perché il giudice revoca le misure sul capo 7, contro il parere della Dda di Catanzaro
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Le intercettazioni restano, le immagini restano, il sostegno elettorale di Annibale Matalone resta negli atti. A cambiare è la valutazione del collegamento tra quei dati e il presunto accordo con Flavio Stasi. È su questo passaggio che il gip di Catanzaro Fabiana Giacchetti torna sulla misura cautelare precedentemente disposta e, il 5 novembre 2026, revoca gli arresti domiciliari al sindaco di Corigliano Rossano e a Vincenzo Curia. La revoca riguarda anche Matalone, limitatamente al capo 7, quello dello scambio elettorale politico-mafioso.
Il punto tecnico è nella motivazione: dopo gli interrogatori, il giudice ritiene compromessa la gravità indiziaria, cioè il presupposto sul quale aveva fondato l’applicazione delle misure. Il cambiamento investe dunque la consistenza dell’accusa nella fase cautelare, prima ancora della valutazione delle esigenze che potrebbero giustificare una restrizione della libertà.
La cronologia richiede una precisazione. L’ordinanza iniziale risale al 30 settembre 2026, con deposito il 1° ottobre. Gli interrogatori di Stasi e Curia si svolgono il 2 novembre; il 4 novembre il giudice chiede alla Procura un parere sulla permanenza dei gravi indizi e il 5 novembre dispone la revoca. Il ripensamento arriva quindi pochi giorni dopo il confronto con gli indagati, mentre dalla firma del primo provvedimento è trascorso oltre un mese.
La decisione viene adottata richiamando l’articolo 299 del codice di procedura penale, che impone la revoca quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni necessarie all’applicazione della misura oppure le esigenze cautelari. Il provvedimento iniziale può dunque essere rivisto dallo stesso giudice alla luce degli elementi successivamente acquisiti.
In questa vicenda, la novità è rappresentata soprattutto dalle spiegazioni rese negli interrogatori e dalla memoria difensiva di Stasi. Il giudice le considera capaci di cambiare la lettura delle acquisizioni già disponibili.
Nella prima ordinanza, il collegamento tra il sindaco e Matalone era stato ricostruito attraverso Curia, indicato come intermediario. Il 6 maggio 2024 quest’ultimo aveva riferito a Matalone l’interesse di Stasi a contattarlo per ottenere sostegno elettorale. Matalone aveva manifestato disponibilità, prospettando in cambio delle assunzioni: «Ci parliamo, glieli raccogliamo parecchi voti e vediamo se si mette a disposizione».
A questa conversazione si aggiungevano la sequenza del 16 maggio, con Curia e Stasi individuati in automobile e il successivo incontro tra Curia e Matalone davanti al comitato elettorale, e le captazioni di giugno sul sostegno assicurato da Matalone alla candidatura del sindaco.
Tutto cambia dopo gli interrogatori
Dopo gli interrogatori, il giudice riconsidera il significato del primo passaggio: Curia stava riferendo una richiesta effettiva del sindaco oppure attribuiva al sindaco un’iniziativa propria?
Curia sostiene la seconda versione. Ammette di aver cercato voti per Stasi, del quale si dichiara simpatizzante, ma nega di essere stato incaricato dal primo cittadino. Afferma di aver inventato la circostanza raccontata a Matalone per accreditarsi come persona vicina al sindaco: «Non c’è mai stato un dialogo tra me e il sindaco con la lettera Matalone o Annibale, mai. Sì, l’ho potuto dire, ma l’ho detto per vantarmi».
Il gip non accoglie indistintamente tutte le sue dichiarazioni. Riconosce espressamente che alcune sono smentite dalle indagini e rese in un’ottica difensiva. Curia, per esempio, nega di essere mai stato in auto con Stasi, mentre le riprese e le stesse dichiarazioni del sindaco contrastano con quella negazione.
Eppure il giudice ritiene credibile la specifica spiegazione della millanteria. È questo uno dei passaggi centrali del provvedimento: le smentite su alcuni aspetti del racconto non vengono considerate sufficienti a escludere che Curia, nella conversazione del 6 maggio, avesse effettivamente enfatizzato una vicinanza politica e personale che non possedeva.
Nella nuova lettura del gip, Curia avrebbe chiesto a Matalone di votare Stasi, millantando che fosse stato il sindaco a cercarlo e lasciando intravedere possibili benefici lavorativi, poi mai ottenuti.
La differenza rispetto alla valutazione iniziale riguarda quindi la provenienza della proposta. Se il richiamo al sindaco è una costruzione di Curia, le sue parole non possono essere lette, con lo stesso peso inizialmente attribuito loro, come il tramite di una volontà di Stasi.
Un secondo passaggio riguarda 33 secondi. Nella memoria difensiva viene evidenziato che la telecamera riprende Stasi mentre attraversa la strada alle 17:32:55, mentre la telefonata nella quale Curia dice a Matalone che sta «lasciando» il sindaco inizia alle 17:33:28.
La difesa utilizza questa scansione per sostenere che Stasi fosse già fuori dall’abitacolo quando Curia aveva risposto. Il giudice considera il dato un «ulteriore possibile riscontro» alla ricostruzione alternativa: Curia non avrebbe parlato con Matalone davanti al sindaco, pur dandogli l’impressione di essergli molto vicino.
L’uscita dall’automobile non viene indicata come una dimostrazione autonoma dell’inesistenza di qualsiasi accordo. Acquista rilievo insieme alle dichiarazioni degli indagati, perché indebolisce una lettura della telefonata come comunicazione svolta alla presenza del politico.
Su entrambi i punti la Procura esprime parere contrario alla revoca. Per la Dda, Curia non è credibile: nega circostanze smentite dalle immagini, afferma di aver chiamato Matalone quando risulta il contrario e sostiene di non conoscerne la caratura.
Anche sul riferimento orario l’accusa mantiene la propria posizione. Dire «lo sto lasciando», osserva, è compatibile con un sindaco appena sceso dall’auto. L’espressione, secondo la Procura, lascia inoltre intendere che Matalone sapesse già di chi si stesse parlando.
Il gip prende atto delle obiezioni, ma giunge a una conclusione diversa. La revoca rappresenta quindi una rivalutazione giudiziale compiuta contro il parere della Dda, che continua a ritenere sostenibile l’impostazione accusatoria.
È qui che si misura il cambiamento rispetto al primo provvedimento. Gli elementi che inizialmente erano stati considerati sufficienti a sostenere la gravità indiziaria vengono riletti alla luce di una spiegazione alternativa che il giudice giudica credibile e compatibile con gli atti.
La motivazione parla di un «vulnus all’interno delle indagini» e di un dubbio sulla correttezza dell’impostazione accusatoria, capace di minare la gravità indiziaria per tutti e tre gli indagati sul capo 7. La dichiarazione di Curia secondo cui la mediazione sarebbe stata soltanto vantata, accolta nei termini indicati dal giudice, incide infatti sulla ricostruzione del presunto patto nel suo complesso.
Per questo gli effetti non riguardano soltanto Stasi. Il gip dispone l’immediata liberazione del sindaco e di Curia e revoca la misura carceraria di Matalone esclusivamente in relazione al capo 7.
In conclusione, il gip è ritornato sui propri passi. Ora la Dda di Catanzaro valuta se fare appello al Tdl di Catanzaro. Ma i tempi per l’eventuale fissazione dell’udienza saranno più lunghi.








