'Ndrangheta a San Giovanni in Fiore, Giovanni Spadafora condannato in via definitiva nel processo abbreviato di Stige
'Ndrangheta a San Giovanni in Fiore, Giovanni Spadafora condannato in via definitiva nel processo abbreviato di Stige
'Ndrangheta a San Giovanni in Fiore, Giovanni Spadafora condannato in via definitiva nel processo abbreviato di Stige
'Ndrangheta a San Giovanni in Fiore, Giovanni Spadafora condannato in via definitiva nel processo abbreviato di Stige
La seconda sezione penale della Corte Suprema di Cassazione ha emesso nella tarda serata di ieri la sentenza di terzo grado del processo abbreviato di Stige. Parliamo del procedimento penale istruito dalla Dda di Catanzaro contro la cosca di ‘ndrangheta Farao-Marincola, operante nel comune di Cirò, in provincia di Crotone.
Gli ermellini hanno dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dai seguenti imputati:
Nella prima parte del dispositivo emergono quindi le condanne dell’ex sindaco di Cirò, Roberto Siciliani, e degli esponenti della famiglia Farao nonché di Giovanni Spadafora considerato il referente della mafia crotonese a San Giovanni in Fiore. Proseguendo, la Cassazione ha confermato le assoluzioni di alcuni imputati, dichiarando sempre inammissibili i reclami della procura generale di Catanzaro per:
Gli ermellini inoltre hanno annullato con rinvio le sentenze nei confronti di:
tutti in relazione al capo 1 della rubrica imputativa, a seguito del ricorso presentato dalla Dda di Catanzaro.
Ed ancora, annullata con rinvio la sentenza emessa nei confronti di Francesco Tallarico in relazione al disposto trattamento sanzionatorio, mentre ha dichiarato inammissibile il ricorso circa l’affermazione di responsabilità in relazione ai capi 1, 14, 68, 73, 108, 109 e 110.
Annullata senza rinvio la sentenza nei confronti di Giuseppe Spagnolo, in relazione al reato di cui al capo 87 perché il fatto non sussiste. Annullata con rinvio invece la sentenza nei confronti di Giuseppe Spagnolo in relazione all’aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, in riferimento al capo 25 nonché al reato di cui al capo 81. Inammissibile il ricorso per i capi 1, 26, 29, 30, 43, 115 e 116.
Annullata senza rinvio la sentenza nei confronti di Salvatore Giglio in reazione al capo 15 e la Cassazione ha eliminato, tra le altre cose, la pena di un anno e quattro mesi. Inammissibile il ricorso per i capo 1 e 114 bis.
Annullata senza rinvio la sentenza nei confronti di Giuseppe Giglio in relazione al capo 67 perché il fatto non sussiste nonché al complessivo trattamento sanzionatorio ed elimina la pena di due anni di carcere. Annullata con rinvio invece la sentenza nei confronti di Giuseppe Giglio in relazione al capo 59. Inammissibile il ricorso per i capi 15, 57, 64, 65 e 66.
Annullata senza rinvio la sentenza nei confronti di Vincenzo Marino per intervenuta prescrizione. Annullata senza rinvio, inoltre, la sentenza nei confronti di Antonella Rocca limitatamente alla contestazione di cui al capo 69 perché il fatto non sussiste nonché in relazione alla confisca, disponendo il dissequestro a la restituzione alla stessa dei beni e del compendio aziendale di Rocca Srl, nonché delle quote di partecipazione al capitale sociale della stessa Antonella Rocca nella Rocca srl.
Annullata senza rinvio la sentenza nei confronti di Francesco Rocca in relazione alla confisca, con il dissequestro delle quote di partecipazione al capitale sociale di Francesco Rocca nella Rocca srl. Annullata senza rinvio la sentenza nei confronti di Francesco Farao con riferimento ai capi 85 e 86 che risultano estinti per prescrizione, con eliminazione della relativa pena di otto mesi di carcere nonché dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici che viene revocata. Annullata con rinvio la sentenza anche nella parte in cui viene disposta la misura di sicurezza della libertà vigilata. Condanna invece per il capo 1.
Annullate con rinvio, infine, le sentenze di Luigi Rizzo (capi 19 e 20, conferma per il capo 1); Salvatore Rizzo (capi 19, 20 e 22, conferma per il capo 1); Francesco Salvato (capi 19, 20 e 21, conferma per il capo 1); Donato Gangale (capi 19 e 20, conferma per il capo 1); Vincenzo Santoro (capi 19 e 20, conferma per i capi 1, 46 e 56). Pena da rideterminare per Francesco Basta per il capo 1 e, in ultimo, la Cassazione rettifica la sentenza nei confronti di Carmine Muto e Antonio De Luca per erronea indicazione della pena irrogata che ridetermina, nei confronti di entrambi, in 3 anni e 4 mesi di reclusione.